Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.

773, promosso con ordinanza 17 marzo 1956 del Pretore di Gallarate,

emessa nel procedimento penale a carico di Bellora Dionigi, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 ed

iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

113 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata rimessa

a questa Corte con l'ordinanza 17 marzo 1956 del Pretore di Gallarate;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta

questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo

è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14

giugno 1956, n. 146;

che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità

costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del

menzionato art. 113, tali norme, unitamente alle altre ivi indicate,

hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non

possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.

87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;

che per il comma quarto di detto articolo, nei confronti del quale

fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata

sollevata nella specie questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

ordinanza indicata in epigrafe, relativa all'art. 113 T.U. delle leggi

di pubblica sicurezza, in seguito alla pubblicazione della sentenza

della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Gallarate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte