Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1960

Altra decisione · depositata il 06/04/1960 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

citata

  • art. 40legge 87/1953
  • art. 28legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA sulle istanze di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

impugnati con i seguenti ricorsi:

1) ricorso proposto dal Ministro dei lavori pubblici, notificato il

10 marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 17 successivo ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1960, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Provincia di Bolzano e nei

confronti della Regione Trentino - Alto Adige sorto a seguito della

deliberazione 2 febbraio 1960 della Giunta provinciale di Bolzano e del

decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta medesima, con i

quali atti è stata revocata la nomina del dott. Marcello D'Amico a

Commissario straordinario dell'Istituto provinciale per le case

popolari nella Provincia di Bolzano ed è stato nominato, in sua

sostituzione, il dott. Gustavo Messner;

2) ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del

Trentino-Alto Adige, notificato il 21 marzo 1960, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 23 successivo ed iscritto al

n. 4 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra la

Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sorto a seguito del decreto del

Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale è stato

nominato il dott. Marcello D'Amico Commissario straordinario

dell'Istituto provinciale per le case popolari nella Provincia di

Bolzano.

Udita nella camera di consiglio del 5 aprile 1960 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;.

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La

Greca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro

dei lavori pubblici, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione

Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto che col ricorso notificato il 10 marzo 1960 indicato in

epigrafe, il Ministro dei lavori pubblici, per delega del Presidente

del Consiglio dei Ministri, ha elevato conflitto di attribuzione nei

confronti della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2

febbraio 1960, con la quale è stata disposta la revoca del dott.

Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto autonomo

case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua vece del

dott. Gustavo Messner, nonché nei confronti del decreto del Presidente

della Giunta provinciale di Bolzano 4 febbraio 1960, che, in attuazione

dell'anzidetta delibera, ha pronunciato la revoca e la nomina da essa

disposte;

che col ricorso notificato il 21 marzo 1960, indicato in epigrafe,

il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ha elevato

conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro dei

lavori pubblici 20 gennaio 1960, col quale il dott. Marcello D'Amico è

stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le

case popolari della Provincia di Bolzano;

che in entrambi i ricorsi è stata richiesta la sospensione dei

provvedimenti impugnati;

che per l'evidente connessione, le due istanze di sospensione vanno

trattate congiuntamente;

che non è stato impugnato lo scioglimento dell'Amministrazione

ordinaria dell'I. A. C. P., onde l'accoglimento di entrambe le domande

di sospensione lascerebbe l'I. A. C. P. privo di amministrazione;

che mentre risulta che il provvedimento dello Stato impugnato dalla

Regione Trentino-Alto Adige ha avuto esecuzione mediante l'effettiva

assunzione dei poteri commissariali da parte del dott. D'Amico, non

risulta che abbiano avuto esecuzione i provvedimenti della Provincia di

Bolzano impugnati dallo Stato;

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della

definizione della causa, rimanga in carica il Commissario nominato

dallo Stato;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi:

dispone la riunione dei due ricorsi ai fini della trattazione delle

istanze di sospensione in essi contenute;

in accoglimento dell'istanza presentata dal Ministro dei lavori

pubblici col ricorso notificato il 10 marzo 1960, indicato in epigrafe:

ordina la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale

di Bolzano 2 febbraio 1960 con la quale è stata disposta la revoca del

dott. Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto

autonomo case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua

vece del dott. Gustavo Messner, nonché del decreto 4 febbraio 1960 del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione

dell'anzidetta delibera;

rigetta l'istanza presentata dal Presidente della Giunta regionale

del Trentino-Alto Adige col ricorso notificato il 21 marzo 1960,

indicato in epigrafe, per la sospensione del decreto del Ministro dei

lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale il dott. Marcello D'Amico

è stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case

popolari per la Provincia di Bolzano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

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