Ordinanza n. 21/1960
Altra decisione · depositata il 06/04/1960 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA sulle istanze di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati con i seguenti ricorsi:
1) ricorso proposto dal Ministro dei lavori pubblici, notificato il
10 marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 17 successivo ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1960, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Provincia di Bolzano e nei
confronti della Regione Trentino - Alto Adige sorto a seguito della
deliberazione 2 febbraio 1960 della Giunta provinciale di Bolzano e del
decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta medesima, con i
quali atti è stata revocata la nomina del dott. Marcello D'Amico a
Commissario straordinario dell'Istituto provinciale per le case
popolari nella Provincia di Bolzano ed è stato nominato, in sua
sostituzione, il dott. Gustavo Messner;
2) ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige, notificato il 21 marzo 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 23 successivo ed iscritto al
n. 4 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sorto a seguito del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale è stato
nominato il dott. Marcello D'Amico Commissario straordinario
dell'Istituto provinciale per le case popolari nella Provincia di
Bolzano.
Udita nella camera di consiglio del 5 aprile 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;.
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro
dei lavori pubblici, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione
Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto che col ricorso notificato il 10 marzo 1960 indicato in
epigrafe, il Ministro dei lavori pubblici, per delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ha elevato conflitto di attribuzione nei
confronti della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2
febbraio 1960, con la quale è stata disposta la revoca del dott.
Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto autonomo
case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua vece del
dott. Gustavo Messner, nonché nei confronti del decreto del Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano 4 febbraio 1960, che, in attuazione
dell'anzidetta delibera, ha pronunciato la revoca e la nomina da essa
disposte;
che col ricorso notificato il 21 marzo 1960, indicato in epigrafe,
il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ha elevato
conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 20 gennaio 1960, col quale il dott. Marcello D'Amico è
stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le
case popolari della Provincia di Bolzano;
che in entrambi i ricorsi è stata richiesta la sospensione dei
provvedimenti impugnati;
che per l'evidente connessione, le due istanze di sospensione vanno
trattate congiuntamente;
che non è stato impugnato lo scioglimento dell'Amministrazione
ordinaria dell'I. A. C. P., onde l'accoglimento di entrambe le domande
di sospensione lascerebbe l'I. A. C. P. privo di amministrazione;
che mentre risulta che il provvedimento dello Stato impugnato dalla
Regione Trentino-Alto Adige ha avuto esecuzione mediante l'effettiva
assunzione dei poteri commissariali da parte del dott. D'Amico, non
risulta che abbiano avuto esecuzione i provvedimenti della Provincia di
Bolzano impugnati dallo Stato;
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della
definizione della causa, rimanga in carica il Commissario nominato
dallo Stato;
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi:
dispone la riunione dei due ricorsi ai fini della trattazione delle
istanze di sospensione in essi contenute;
in accoglimento dell'istanza presentata dal Ministro dei lavori
pubblici col ricorso notificato il 10 marzo 1960, indicato in epigrafe:
ordina la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale
di Bolzano 2 febbraio 1960 con la quale è stata disposta la revoca del
dott. Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto
autonomo case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua
vece del dott. Gustavo Messner, nonché del decreto 4 febbraio 1960 del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione
dell'anzidetta delibera;
rigetta l'istanza presentata dal Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige col ricorso notificato il 21 marzo 1960,
indicato in epigrafe, per la sospensione del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale il dott. Marcello D'Amico
è stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case
popolari per la Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte