Ordinanza n. 21/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della
Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario venatorio
per l'annata 1960-61, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1961 dal
Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Mollinari Massimo,
iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961 e nel
Bollettino della Regione sarda n. 21 del 29 aprile 1961.
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, notificata al
Presidente della Regione sarda il 14 marzo 1961, al Pubblico Ministero
il 15 marzo 1961 e all'imputato il 16 marzo 1961, e pubblicata nel
Bollettino della Regione sarda il 29 aprile 1961 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica il 6 maggio 1961, il Pretore di Olbia ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
secondo comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste
della Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario
venatorio per l'annata 1960-61, in quanto la riferita disposizione (che
vieta di introdurre negli spazi destinati ai servizi dei porti
marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello
consentito per l'esportazione), posto che sia una norma munita di
sanzione penale, contrasterebbe col divieto imposto alle Regioni di
dettar norme in materia penale, e oltrepasserebbe "i limiti fissati
dalle leggi fondamentali dello Stato", e precisamente dal T.U. 5 giugno
1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia;
Considerato che analoga questione, sollevata dal Pretore di Olbia,
è stata esaminata con la sentenza di questa Corte n. 60 del 1959, in
relazione all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della
Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, avente identico contenuto
della disposizione del decreto assessoriale ora impugnata dal medesimo
Pretore; e in quella occasione la Corte, ritenuto il valore non
legislativo del provvedimento regionale, ebbe a dichiarare
inammissibile la questione ad essa deferita; né il Pretore indica ora
alcun motivo nuovo a giustificazione della riproposizione della
questione;
che non è dubbio che, per i medesimi motivi enunciati dalla Corte
nella citata sentenza, anche il decreto assessoriale del 6 luglio 1960
è privo di valore di legge;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina
il rinvio degli atti al Pretore di Olbia.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI- COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte