Ordinanza n. 21/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo
comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi
con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi,
iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel
procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano
Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel
procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel
procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra
Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del
10 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31,
secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt.
3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,
la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31,
secondo comma, del Codice di procedura penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del
Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina
la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte