Ordinanza n. 21/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 326/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.
17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani),
convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510, promosso
con ordinanza emessa il 6 giugno 1979 dal pretore di Carpi nel
procedimento civile vertente tra Schiavi Alberto e Porzio Maurizio,
iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
ritenuto che con ordinanza emessa il 6 giugno 1979 il pretore di
Carpi ha sollevato d'ufficio - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, e unico della legge di conversione
con modifiche 8 agosto 1977, n. 510, nella parte in cui:
a) sottraggono al regime di proroga legale i contratti di locazione
in corso stipulati da conduttori con reddito complessivo netto
superiore agli otto milioni di lire, senza tener conto se trattisi di
conduttori o subconduttori appartenenti a nuclei familiari numerosi
rispetto ad altri conduttori, i quali, pur godendo di uguale reddito,
non abbiano famiglia a proprio carico, e dunque senza distinzione
alcuna dell'effettivo reddito riservato alle esigenze di vita di
ciascun componente della famiglia, in tal modo venendo a disciplinare
in maniera eguale posizioni economiche tra loro diverse;
b) non tengono conto, in ogni caso, di quanti siano i soggetti
percettori del reddito, anche rispetto a quelli che in effetti ne
traggono sostentamento, potendo così aversi in qualche caso un unico
percettore di reddito superiore e uno o più fruitori, e in altro
caso, più percettori - fruitori di reddito, magari gravati da altri
fruitori passivi, i quali subiranno, irragionevolmente, identico
trattamento;
c) non attribuiscono rilevanza, nella determinazione del reddito,
alla incidenza dell'aumento del costo della vita e della svalutazione
monetaria, venendo così ad essere, per cause indipendenti dalla
volontà degli interessati, assolutamente e irragionevolmente
differenziata la posizione dei singoli nuclei familiari, che possono
essere invece attinti in identico modo, e con identici effetti
giuridici dalla norma in questione;
che l'Avvocatura dello Stato nel suo atto d'intervento, richiamate
le ragioni, già esposte in precedenti giudizi discussi innanzi a
questa Corte, a sostegno della legittimità costituzionale della
denunciata normativa, ha concluso per la non fondatezza.
Considerato che la sollevata questione, nei cennati profili e con
riferimento all'invocato parametro dell'art. 3 della Costituzione, è
stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n.
132 del 1980, né vengono addotti nuovi argomenti atti ad indurre la
Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di
Carpi, dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione
degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 8 agosto
1977, n. 510, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: questione
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981 .
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte