Ordinanza n. 21/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre
1977 dal pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di
Ferretti Bruno ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze del
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39
dell'8 febbraio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 settembre 1977 il pretore
di Cittadella ha deferito a questa Corte, su istanza di parte, la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in
cui non consente al danneggiato, che, versando in una delle ipotesi del
primo comma dello stesso art. 19, reclami il risarcimento del danno,
l'esercizio diretto dell'azione nei confronti dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni (gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada"), accordando, invece, a quest'ultimo la facoltà
d'intervenire nel processo, anche in grado d'appello;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che l'eccezione di
illegittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile per carenza
di motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo:
rilevanza, peraltro, da escludere a suo avviso, atteso che il
responsabile civile, dal quale parte l'eccezione, lamenta che il
danneggiato non possa agire contro il Fondo di garanzia, mentre il
danneggiato non ha interesse a tale azione, essendo presente in
giudizio proprio il responsabile civile, e cioè l'"impresa designata"
a norma dell'art. 20 della stessa legge n. 990 del 1969, tenuta a
liquidare il danno e passivamente legittimata alla domanda del
danneggiato.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, come eccepito
dall'Avvocatura dello Stato, effettivamente non svolge alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza,
della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il
menomo riferimento alla concreta fattispecie, restando in tal modo
eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i
termini ed i motivi della questione;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la
manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di
motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa il 26 settembre 1977 (R.O. n. 554 del 1977) dal
pretore di Cittadella.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte