Ordinanza n. 21/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del Codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1983
dal Presidente del Tribunale di Firenze, nel procedimento civile
vertente tra s.r.l. Promozione e Spinetta Rocco, iscritta al n. 369
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Firenze ha sollevato
con l'ordinanza in epigrafe questione di legittimità costituzionale
degli artt. 8 e 9 del codice di procedura civile nella parte in cui
limitano a lire 750.000 la competenza per valore del pretore, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione;
che in realtà la norma impugnata è quella contenuta nel primo
comma dell'art. 8 del codice di procedura civile;
rilevato che l'art. 8 è sicuramente inapplicabile nel giudizio a
quo;
considerato che di conseguenza una pronuncia della Corte non
avrebbe alcuna influenza sul predetto giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del codice di procedura
civile sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte