Ordinanza n. 21/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 132/1974
usata come parametro
citata
- art. 16d.P.R. 509/1979
- art. 6d.P.R. 509/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della
Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10
aprile 1981 n. 157, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983
dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.A.
Monda e Favalli Giorgio ed altra, iscritta al n. 29 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 155 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Monda nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Verona - in sede di gravame avverso la
sentenza con la quale il Pretore di Legnago aveva riconosciuto alla
malattia subita da Favalli Giorgio e Malvezzi Virginia, dipendenti
della S.p.A. Monda, durante il congedo per ferie loro concesso dall'1
al 25 agosto 1980, effetto sospensivo delle ferie stesse - con
ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84), ha proposto
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della
Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata e resa esecutiva
in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157, in relazione all'art. 3
Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la violazione del suddetto
precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che la norma censurata,
dovendo essere interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel
corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetta i
lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a
quello proprio dei pubblici dipendenti per i quali (art. 16, comma
secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980
n. 810) il congedo ordinario si considera interrotto in caso di
ricovero ospedaliero o di gravi malattie.
Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Monda e di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si sollecita la
declaratoria di inammissibilità e, subordinatamente, di infondatezza
della questione.
Considerato che la suddetta ordinanza non contiene una sia pur
minima motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione e
che siffatta carenza argomentativa appare tanto più grave in quanto la
norma regolatrice del rapporto non sembra ravvisabile in quella
censurata perché il periodo feriale cui si riferisce la doglianza dei
nominati lavoratori si colloca in epoca anteriore all'entrata in vigore
della legge n. 157/81 di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 132/74;
che, di conseguenza, sia per tale ultimo rilievo che in conformità
alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione
e motivazione della rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ord. n.
9/85; n. 140/83; sentt. n. 205/83; n. 127/83), la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974
n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, sollevata dal
Tribunale di Verona con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n.
29/84).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte