Ordinanza n. 21/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 637/1972
- art. 8d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 5legge 880/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni), promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1981 dalla
Commissione tributaria di 2° grado di Modena, il 29 settembre 1984
dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, il 5 maggio 1986
dalla Commissione tributaria di 1° grado di Belluno, il 9 ottobre
1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano e il 6 maggio
1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bassano del Grappa,
iscritte rispettivamente al n. 94 del registro ordinanze 1982, al n.
211 del registro ordinanze 1985, al n. 714 del registro ordinanze
1986 e ai nn.186 e 348 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982, n. 179-bis
dell'anno 1985, n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 22
e 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Boneschi Aldo e Mario nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanze, in data 27 novembre 1981 (R.O. n. 94
del 1982) della Commissione tributaria di secondo grado di Modena, in
data 29 settembre 1984 (R.O. n. 211 del 1985) della Commissione
tributaria di primo grado di Monza, in data 5 maggio 1986 (R.O. n.
714 del 1986) della Commissione tributaria di primo grado di Belluno,
in data 9 ottobre 1986 (R.O. n. 186 del 1987) della Commissione
tributaria di primo grado di Milano, in data 6 maggio 1987 (R.O. n.
348 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di Bassano
del Grappa, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), in base
al quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro,
gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo
netto dell'asse ereditario;
che la questione è stata proposta dalle ordinanze in
riferimento all'art. 76 Cost. ed inoltre in riferimento agli artt. 53
(R.O. 94/1984; 211/1985; 186/1987); 3 (R.O. 94/1984 e 186/1987); 24
Cost. (R.O. 186/1987);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che nel giudizio iscritto al n. 211 del 1985 si è costituito il
ricorrente chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità;
Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi vanno
riuniti;
che la delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non è volta
ad eliminare ogni discrezionalità del legislatore delegato ma solo a
circoscriverla, onde rimane pur sempre salva, in tali ambiti, la
facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare (cfr.
sent. n. 156 del 1987) e che, in fattispecie, la norma aveva ad
appuntarsi sulle esigenze di semplificazione tenute presenti nei
criteri direttivi;
che, d'altra parte, a fronte di analoghi dettati già contenuti
nella precedente normativa, la disposizione impugnata (peraltro, poi,
modificata con l'art. 5 legge 17 dicembre 1986, n 880), secondo
quanto già osservato da questa Corte trovava giustificazione nella
"necessità di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la
riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione" (sent. n.
109 del 1967);
che, quanto all'art. 53 Cost, il legislatore può desumere
l'esistenza della capacità contributiva da elementi indiziari
precisi e concordanti, sicché le presunzioni tributarie non possono
considerarsi costituzionalmente illegittime quando si fondino
ragionevolmente su indici rivelatori di ricchezza (sent. n. 283 del
1987);
che, per quanto attiene alla denunciata disparità (art. 3
Cost.) tra Amministrazione e contribuente, ove l'attivo superi la
percentuale presunta trattasi di applicare il comune principio di
tassazione;
che infine, in ordine alla assunta violazione dell'art. 24
Cost., nel caso di specie viene lamentata una presunta inadeguata
disciplina di carattere sostanziale e non assumono rilievo alcuno le
garanzie processuali;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R.
25 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost.,
rispettivamente dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza,
Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte