Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.P.R. 637/1972
  • art. 8d.P.R. 637/1972

citata

  • art. 5legge 880/1986
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni), promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1981 dalla

Commissione tributaria di 2° grado di Modena, il 29 settembre 1984

dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, il 5 maggio 1986

dalla Commissione tributaria di 1° grado di Belluno, il 9 ottobre

1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano e il 6 maggio

1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bassano del Grappa,

iscritte rispettivamente al n. 94 del registro ordinanze 1982, al n.

211 del registro ordinanze 1985, al n. 714 del registro ordinanze

1986 e ai nn.186 e 348 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982, n. 179-bis

dell'anno 1985, n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 22

e 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Boneschi Aldo e Mario nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze, in data 27 novembre 1981 (R.O. n. 94

del 1982) della Commissione tributaria di secondo grado di Modena, in

data 29 settembre 1984 (R.O. n. 211 del 1985) della Commissione

tributaria di primo grado di Monza, in data 5 maggio 1986 (R.O. n.

714 del 1986) della Commissione tributaria di primo grado di Belluno,

in data 9 ottobre 1986 (R.O. n. 186 del 1987) della Commissione

tributaria di primo grado di Milano, in data 6 maggio 1987 (R.O. n.

348 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di Bassano

del Grappa, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), in base

al quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro,

gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo

netto dell'asse ereditario;

che la questione è stata proposta dalle ordinanze in

riferimento all'art. 76 Cost. ed inoltre in riferimento agli artt. 53

(R.O. 94/1984; 211/1985; 186/1987); 3 (R.O. 94/1984 e 186/1987); 24

Cost. (R.O. 186/1987);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che nel giudizio iscritto al n. 211 del 1985 si è costituito il

ricorrente chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità;

Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi vanno

riuniti;

che la delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non è volta

ad eliminare ogni discrezionalità del legislatore delegato ma solo a

circoscriverla, onde rimane pur sempre salva, in tali ambiti, la

facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare (cfr.

sent. n. 156 del 1987) e che, in fattispecie, la norma aveva ad

appuntarsi sulle esigenze di semplificazione tenute presenti nei

criteri direttivi;

che, d'altra parte, a fronte di analoghi dettati già contenuti

nella precedente normativa, la disposizione impugnata (peraltro, poi,

modificata con l'art. 5 legge 17 dicembre 1986, n 880), secondo

quanto già osservato da questa Corte trovava giustificazione nella

"necessità di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la

riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione" (sent. n.

109 del 1967);

che, quanto all'art. 53 Cost, il legislatore può desumere

l'esistenza della capacità contributiva da elementi indiziari

precisi e concordanti, sicché le presunzioni tributarie non possono

considerarsi costituzionalmente illegittime quando si fondino

ragionevolmente su indici rivelatori di ricchezza (sent. n. 283 del

1987);

che, per quanto attiene alla denunciata disparità (art. 3

Cost.) tra Amministrazione e contribuente, ove l'attivo superi la

percentuale presunta trattasi di applicare il comune principio di

tassazione;

che infine, in ordine alla assunta violazione dell'art. 24

Cost., nel caso di specie viene lamentata una presunta inadeguata

disciplina di carattere sostanziale e non assumono rilievo alcuno le

garanzie processuali;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R.

25 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost.,

rispettivamente dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza,

Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte