Ordinanza n. 21/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 634/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e),
della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15
febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti,
sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio
del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta
il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro
l'Ufficio del registro di Asti, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all.
A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera
di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76
Cost. (in relazione all'art. 7 legge n. 825 del 1971);
Considerato che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in
vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della
relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79
stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni;
Che pertanto la proposta questione risulta manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989
e sentenza n. 156 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All.
A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro), in riferimento agli artt. 11 e 76 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con
l'ordinanza in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte