Ordinanza n. 21/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 230/1962
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 84/1986
- art. 2legge 84/1986
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28
maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente
tra Vanni Penazzi e la s.r.l. S.E.R.S., iscritta al n. 389 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Vanni Penazzi, della s.r.l.
S.E.R.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Roberto Muggia per Vanni Penazzi, Corrado
Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella
parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro
marittimo a tempo determinato, pur rilevando che il codice della
navigazione disciplina autonomamente e diversamente il contratto di
lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;
che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo che non sarebbe giustificata la differente e meno
favorevole (per il lavoratore) disciplina dettata al riguardo dal
codice della navigazione, tanto più che l'art. 1 della legge 22
marzo 1986, n. 84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n.
230 del 1962 a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione
aerea;
che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata,
chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi
indicati dal giudice a quo;
che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei
ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l'inammissibilità della questione, mancando nell'ordinanza
la motivazione in ordine alla sua rilevanza;
Considerato che il giudice remittente, nel sollevare la questione,
ha omesso ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla
rilevanza della questione nel giudizio a quo, come invece prescrive
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile
(sentenze nn. 395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e
439 del 1991);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge
18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte