Ordinanza n. 21/1995
Altra decisione · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 20/1994
- art. 8legge 20/1994
usata come parametro
citata
- art. 77legge 20/1994
- art. 8legge 87/1953
- art. 37legge 87/1953
- art. 7legge 232/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del
Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 26
ottobre 1994 ed iscritto al n. 51 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994, il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con ricorso depositato in data 26 ottobre 1994, la
Corte dei conti, in persona del suo Presidente - in attuazione della
determinazione n. 135/9 del 12 agosto 1993 adottata dalla stessa
Corte, Sezione del controllo sugli atti del Governo - ha sollevato
conflitto di attribuzione contro il Governo della Repubblica, in
persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione "alla
sottrazione del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 n.
242632 al controllo preventivo della Corte dei conti, concretatasi
nell'omesso invio dell'originale del provvedimento, in violazione
dell'art. 100, comma 2, Cost. e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1993 e dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n.
232 del 1993; al connesso comportamento del Governo, consistente
nella modifica dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del
1993, in violazione sia dell'art. 77, comma 2, che dell'art. 100,
comma 2, Cost.; alla connessa illegittimità costituzionale - sotto
vari profili, e in subordine - degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1,
della legge n. 20 del 1994, per violazione degli artt. 77, commi 2 e
3, e 100, comma 2, Cost.";
che la ricorrente chiede a questa Corte di voler dichiarare: "
a) che spetta alla Corte dei conti, Sezione di controllo sugli atti
del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del
Tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, previa, se necessaria, la
proposizione, dinanzi a se stessa, della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 13, e dell'art. 8, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione dell'art. 100, comma 2,
Cost.; b) che, ai sensi degli artt. 77, comma 2, e 100, comma 2,
Cost., non spetta al Governo il potere di sostituire l'art. 7, comma
10, del decreto legge n. 232 del 1993 con l'art. 7, comma 10, dei
decreti-legge n. 359 e 453 del 1993; c) in subordine alla richiesta
sub b), nella contestata ipotesi che si qualificasse la legge n. 20
del 1994 come legge di conversione, dichiarare l'illegittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 13 e 8, comma 1, della legge n.
20 del 1994 per violazione dell'art. 77, comma 3, Cost.";
Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11
marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere
con ordinanza in Camera di consiglio, senza contraddittorio, se
esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua
competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi
e oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo;
che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, va
riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la
legittimazione a sollevare il conflitto, dal momento che tale
funzione, per quanto ausiliare, risulta caratterizzata dalla piena
autonomia dell'organo investito del suo esercizio (v. sent. 406 del
1989);
che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in
persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione
del fatto che il comportamento del Ministro del tesoro, oggetto di
censura, è inteso riferito alla responsabilità collegiale del
Governo connessa all'interpretazione dell'art. 7, comma 10, del
decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, nonché all'adozione del nuovo
testo di tale articolo da parte dei decreti-legge 14 settembre 1993,
n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453;
che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso
denuncia la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme
costituzionali, in quanto riferita al potere di controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo spettante alla Corte dei conti
ai sensi dell'art. 100, comma 2, della Costituzione;
che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va
dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la pronuncia
definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe,
proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica;
Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello
stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al
Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte