Ordinanza n. 21/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27Costituzione
- art. 624Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30
settembre 1996 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento di
esecuzione nei confronti di Bartolo Orlando, iscritta al n. 100 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione nel quale il
padre del debitore aveva proposto opposizione al pignoramento di beni
presso la comune casa di abitazione, pretendendo di esserne
proprietario, il pretore di Reggio Calabria, in funzione di giudice
dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 30 settembre 1996 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del
codice di procedura civile;
che le disposizioni denunciate stabiliscono la presunzione di
appartenenza al debitore dei beni mobili esistenti nella sua casa di
abitazione ed escludono che il terzo opponente possa provare per
testimoni il suo diritto di proprietà, tranne che ciò sia reso
verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal debitore
o dal terzo;
che il giudice rimettente, nel sollevare la questione di
legittimità costituzionale, ha, con separata e contestuale
ordinanza, sospeso l'esecuzione, fissando l'udienza per il merito del
procedimento di opposizione;
che il titolo esecutivo si riferirebbe a somme dovute allo Stato
per pena pecuniaria e spese di giustizia, sicché, coinvolgendo il
pignoramento beni rivendicati dal terzo, potrebbe valere il principio
che la responsabilità penale è solo personale (art. 27 della
Costituzione), intendendosi tale principio riferito anche alle
sanzioni pecuniarie;
che il limite posto alla prova testimoniale dall'art. 621 cod.
proc. civ., che non distingue il terzo opponente in genere dal terzo
opponente convivente con il debitore, violerebbe il principio di
eguaglianza (art. 3 della Costituzione) ed il diritto di agire in
giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 della Costituzione),
giacché la presunzione di appartenenza dei beni mobili dovrebbe
valere anche per le altre persone che convivono con il debitore nella
stessa casa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sottolineando che identiche questioni di legittimità
costituzionale sono state più volte giudicate dalla Corte non
fondate (da ultimo con ordinanza n. 307 del 1995), sicché, in
mancanza di profili o argomenti nuovi, la questione sollevata dal
pretore di Reggio Calabria dovrebbe essere dichiarata manifestamente
infondata o, comunque, non fondata;
Considerato che dalle due ordinanze collegate e congiuntamente
trasmesse dal pretore di Reggio Calabria alla Corte - l'una di
sospensione dell'esecuzione in attesa del giudizio sulla opposizione,
l'altra che solleva la questione di legittimità costituzionale nello
stesso processo di esecuzione - risulta che il pretore, in funzione
di giudice dell'esecuzione, ha già ritenuto che sussistessero giusti
motivi per sospendere il processo esecutivo (art. 624 cod. proc.
civ.): sicché, rispetto al provvedimento adottato, la questione di
legittimità costituzionale non è più rilevante (cfr. ordinanze nn.
301 e 300 del 1997), mentre, con riferimento alla cognizione del
merito dell'opposizione, la stessa questione è egualmente
irrilevante, essendo anticipata (cfr. sentenza n. 336 del 1995)
rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte