Ordinanza n. 21/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 53legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Forlì, iscritta
al n. 354 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede
l'esclusione della applicabilità delle pene sostitutive di cui agli
artt. 53 e seguenti della stessa legge n. 689 del 1981 alle
violazioni in materia urbanistica;
che a tal proposito il giudice rimettente rileva che se, da un
lato, è giustificato il rigore della normativa urbanistica in quanto
volto a salvaguardare beni di rilevanza costituzionale, e dunque
l'applicazione di una sanzione penale anche nei casi di modesto
rilievo, non altrettanto giustificata e ragionevole appare in tali
ipotesi l'esclusione oggettiva e automatica della sostituzione della
pena detentiva con misure meno afflittive;
che trattando, pertanto, con lo stesso rigore l'autore di un
grave illecito urbanistico e quello che ha realizzato, come nella
specie, una modesta violazione, la norma impugnata contrasterebbe ad
un tempo con il principio di uguaglianza e con quello sancito
dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacché la finalità
delle pene sostitutive è proprio quella di favorire la
risocializzazione del reo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile ed
infondata" per le considerazioni poste a fondamento di altri atti di
intervento spiegati in relazione a consimili questioni.
Considerato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di
scrutinare, per profili tuttavia diversi da quelli ora dedotti, la
legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981
nella parte in cui esclude l'applicabilità delle pene sostitutive ai
reati previsti dalla legge in materia edilizia ed urbanistica,
disattendendo la fondatezza delle relative censure (v., in
particolare, la sentenza n. 145 del 1997 e le ordinanze nn. 157 e 257
del 1997 e 153 del 1998);
che nella specie il giudice a quo anziché evocare un tertium
comparationis sollecita una pronuncia integralmente caducatoria della
previsione ostativa sul presupposto che essa non consentirebbe di
graduarne l'operatività in funzione del maggiore o minor rilievo
della violazione urbanistica cui l'esclusione delle pene sostitutive
andrebbe riferita;
che a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte è
consolidata nell'affermare che appartiene alla discrezionalità del
legislatore, esercitata nei limiti della ragionevolezza, la
configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni (v.,
da ultimo, ordinanza n. 435 del 1998), fra le quali certamente
rientrano le pene sostitutive introdotte e disciplinate dalla legge
n. 689 del 1981; sicché, e come lo stesso rimettente non ha mancato
di sottolineare, coniugandosi la normativa in materia urbanistica ed
edilizia alla tutela di beni di risalto costituzionale, l'esclusione
delle pene sostitutive in tale settore non può dirsi in sé ed in
ogni caso priva di adeguata giustificazione;
che pertanto spetta al legislatore introdurre adeguati correttivi
che valgano a rendere più flessibile la previsione oggetto di
impugnativa, nel quadro della più generale riforma dell'intero
sistema delle pene sostitutive, più volte auspicato da questa Corte
(v. sentenza n. 145 del 1997);
che di conseguenza la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte