Ordinanza n. 21/2000
Altra decisione · depositata il 27/01/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 22legge 724/1994
- art. 2d.lgs. 229/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e
58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio
1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione
seconda, sul ricorso proposto da M. F. contro Azienda sanitaria
locale n. 35 di Magenta ed altra, iscritta al n. 94 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sezione seconda, ha sollevato, con ordinanza del 7 maggio
1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57
e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli
articoli 3 e 97 della Costituzione;
che, nel giudizio a quo un dipendente della Azienda sanitaria
locale di Magenta, con la qualifica di coadiutore sanitario dirigente
di primo livello, ha impugnato la nota con la quale l'azienda ha
rigettato la sua domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ex art. 1, commi 57 e 58, legge n. 662
del 1996, da lui motivata con l'intento di svolgere attività libero
professionale quale odontoiatra;
che, ad avviso del collegio rimettente, la disciplina del
rapporto di pubblico impiego part-time riguarda anche i dirigenti del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e, in
particolare, ad essi sarebbero applicabili i commi 57 e 58 dell'art.
1, della legge n. 662 del 1996, secondo i quali "il rapporto di
lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti
i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco" le modalità di costituzione del
rapporto ed i contingenti massimi di personale che può accedervi
sono fissati con decreto ministeriale e, in caso di domanda di
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, la
trasformazione avverrebbe automaticamente, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, potendo l'amministrazione rigettarla
soltanto qualora esista un conflitto di interessi tra attività
interna ed esterna, ovvero in caso di attività esterna alle
dipendenze di altra amministrazione;
che, secondo il T.A.R., le disposizioni censurate violerebbero
gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro applicabilità
al rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N.
influirebbe negativamente sulla razionale ed efficiente
organizzazione delle aziende del S.S.N., dato che queste potrebbero
soltanto differire, per un breve tempo, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate si
porrebbero in contrasto con la più recente legislazione in materia
di pubblico impiego, diretta a razionalizzare l'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche, in quanto non permetterebbero di
realizzare una efficace politica di gestione del personale e di
utilizzarlo con la necessaria flessibilità, anche perché la
disciplina della destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro neppure consentirebbe di fare
fronte tempestivamente ai "vuoti" di organico, risultando in tal modo
vanificato il principio della programmazione triennale del fabbisogno
del personale, ancor più in quanto i dipendenti pubblici sono
titolari del "diritto" di ottenere il ritorno al tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata,
in quanto la disciplina del rapporto di lavoro part-time nel pubblico
impiego costituisce parte di un ampio disegno diretto a ridurre la
spesa pubblica ed a conseguire obiettivi di politica economica
riservati alla discrezionalità del legislatore, sicché essa
costituisce espressione di scelte sindacabili esclusivamente sotto il
profilo della ragionevolezza;
che, a suo avviso, le censure sono infondate anche perché l'art.
22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha fissato un limite alla
costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e le eventuali
carenze di organico derivanti dalla trasformazione di detti rapporti
di lavoro possono essere fronteggiate, sia mediante i processi di
mobilità, sia destinando una parte del risparmio di spesa,
realizzato proprio grazie al part-time, a nuove assunzioni, anche in
deroga alle limitazioni vigenti (art. 1, comma 59 della legge n. 662
del 1996).
Considerato che il T.A.R. per la Lombardia dubita della
legittimità costituzionale dei commi 57 e 58 dell'art. 1, della
legge n. 662 del 1996, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, deducendo che la disciplina del rapporto di lavoro a
tempo parziale da essi recata, ritenuta applicabile anche ai
dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N., potrebbe influire
negativamente sulla razionale ed efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
che successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, la legge 30 novembre 1998, n. 419, ha
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi
ad oggetto, tra l'altro, la disciplina del rapporto di lavoro della
dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, anche
allo scopo di prevedere sia che ad esso sia esteso il "regime di
diritto privato" sia le "modalità per pervenire (...)
all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale,
per il personale della dirigenza in ruolo al 31 dicembre 1998" (art.
2, comma 1, lettere p) e q));
che il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, emanato nell'esercizio
della suindicata delega, ha stabilito, tra l'altro: che il rapporto
di lavoro del personale del S.S.N. è disciplinato dal d.lgs. n. 29
del 1993 (art. 3-bis, comma 14, del d.lgs. n. 502 del 1992,
introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999) ed è
riservata alla contrattazione collettiva la fissazione dei criteri
per l'assegnazione e la verifica degli incarichi dirigenziali,
essendo il dirigente "responsabile del risultato anche se richiedente
un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito" (art.
15, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato
dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che "sono soppressi i
rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria" (art.
15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 13,
del d.lgs. n. 229 del 1999); che il rapporto di lavoro dei dirigenti
sanitari è esclusivo e "comporta la totale disponibilità nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali" e che la mancata
accettazione del rapporto esclusivo, per gli incarichi di funzione
apicale, alle scadenze espressamente stabilite, determina il
conferimento di un incarico non comportante direzione di struttura
(art. 15-quater e 15-quinquies, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 502 del
1999, introdotti dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che il
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre
1998, i quali abbiano comunicato l'opzione per l'esercizio della
libera professione extramuraria, in ogni caso, "comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati" (art. 15-sexies, comma 1,
introdotto dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999);
che siffatte disposizioni, tutte sopravvenute all'ordinanza di
rimessione, hanno modificato la disciplina del rapporto di lavoro dei
dirigenti del S.S.N., anche allo scopo di "perseguire l'efficacia e
l'efficienza dei servizi sanitari" (art. 2, comma 1, lettera g),
della legge n. 419 del 1998), innovando il complessivo quadro
normativo di riferimento;
che si palesa, quindi, indispensabile il riesame, da parte del
giudice rimettente, della perdurante rilevanza della questione alla
luce delle modifiche normative sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione seconda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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