Ordinanza n. 21/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di
Cavallino-Treporti), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 2000
dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Comune di
Cavallino-Treporti;
Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Veneto, Mario
Bertolissi, Paolo Piva e Luigi Manzi per il Comune di
Cavallino-Treporti.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2000, pervenuta a
questa Corte l'8 gennaio 2001, il tribunale di Venezia, nel corso di
un procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di
Cavallino-Treporti);
che il remittente premette che nel procedimento penale
davanti ad esso pendente ha depositato dichiarazione di costituzione
di parte civile il Comune di Cavallino-Treporti (Provincia di
Venezia), nel cui territorio si trovano le opere edilizie
asseritamente abusive, e che il difensore dell'imputato ha chiesto al
Tribunale di sollevare la predetta questione di legittimità
costituzionale sulla legge regionale istitutiva dello stesso Comune,
affinché, qualora essa venga accolta da questa Corte, nel giudizio a
quo sia esclusa la parte civile siccome soggetto giuridicamente
inesistente;
che il remittente afferma la rilevanza della questione
sull'assunto di dover "valutare l'ammissibilità della costituzione
di parte civile del suddetto Comune nel procedimento in corso e
quindi la legittimità degli stessi provvedimenti istitutivi del
nuovo ente locale";
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
afferma che la legge che ha istituto il Comune di Cavallino-Treporti,
per scorporo dal territorio del Comune di Venezia, è stata approvata
a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente
nel territorio scorporato, e non fra tutta la popolazione del Comune
di Venezia, e ciò in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1,
della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25:
disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto
con gli articoli 133 e 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 94 del
2000 di questa Corte; e che, pertanto, ricorrerebbero le stesse
ragioni di illegittimità costituzionale che hanno condotto questa
Corte a dichiarare altresì, con la stessa sentenza, come "logica
conseguenza" della illegittimità del citato art. 6 della legge
regionale n. 25 del 1992, la illegittimità costituzionale della
legge regionale del Veneto n. 37 del 1995, che aveva disposto una
variazione territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito
la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in
ossequio alla predetta norma;
che anzi, secondo il remittente, l'irragionevolezza e
l'incostituzionalità della legge regionale istitutiva del Comune di
Cavallino-Treporti, derivante dalla avvenuta consultazione ridotta
della popolazione, risulterebbe "ancor più macroscopica", se si
considera la circostanza che la variazione territoriale disposta
concernerebbe una parte di territorio che "solo con ardui
equilibrismi cartografici" si sarebbe riusciti a contenere
nell'ambito del limite del 10 per cento della popolazione del Comune
di Venezia, soglia al di sotto della quale la norma regionale
dichiarata illegittima prevedeva che la consultazione riguardasse
solo la popolazione dell'area direttamente interessata alla
variazione; e che comunque, in fatto, nell'area del nuovo Comune
insisterebbero sia infrastrutture pubbliche, sia funzioni
territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale
originario, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico
collegato all'attività balneare che vi si svolge da molti decenni;
che si è costituito, con "atto di intervento" depositato il
12 febbraio 2001, il Comune di Cavallino-Treporti, il quale nega la
rilevanza della questione in quanto l'addebito contestato nel
giudizio a quo non verrebbe meno a seguito della eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge istitutiva
del Comune, il quale sarebbe comunque surrogato in ogni suo rapporto
dal Comune di Venezia; contesta altresì la fondatezza della
questione medesima in quanto, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, la limitazione della consultazione alla sola popolazione
direttamente interessata alla variazione territoriale sarebbe
legittima quando essa non sia irragionevole in relazione alle
circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su
cui si fonda l'obbligo di consultazione; e sostiene che le
caratteristiche della fattispecie concreta condurrebbero a ritenere
interessata solo la popolazione residente nell'area scorporata;
che è intervenuta altresì la Regione Veneto, chiedendo che
la questione sia giudicata inammissibile per irrilevanza, in quanto
il giudice a quo non dovrebbe fare applicazione, nemmeno in via
indiretta, della legge denunciata per definire il giudizio pendente;
e comunque infondata, in quanto si tratterebbe di un caso non analogo
né assimilabile a quello deciso con la sentenza n. 94 del 2000 di
questa Corte, e la limitazione della consultazione referendaria alla
sola popolazione del territorio da scorporare sarebbe, nel caso
concreto, conforme ai criteri derivanti dall'art. 133 della
Costituzione, a prescindere da quelli già previsti dalla
disposizione dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992,
dichiarata incostituzionale e perciò da considerare come mai
esistita.
Considerato che al giudizio davanti a questa Corte partecipa
legittimamente il Comune di Cavallino Treporti, in quanto parte del
giudizio a quo pur in attesa della decisione del giudice sulla
legittimità della costituzione di parte civile;
che il tribunale remittente, per decidere sulla
ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di
Cavallino-Treporti, nel cui territorio si trovano gli immobili ai
quali si riferisce il reato contestato, deve solo giudicare se sia
stata proposta azione civile da parte di un ente esponenziale della
collettività territoriale, danneggiato dal reato, senza che a questo
fine egli sia chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti
attraverso i quali si è giunti alla istituzione dell'ente medesimo,
oggi pienamente operante nella realtà giuridica, procedimenti che
costituiscono meri antecedenti di fatto dell'azione proposta;
che pertanto il giudice medesimo non è chiamato, per
definire il giudizio pendente, a fare applicazione della legge
regionale denunciata, onde la questione sollevata appare
manifestamente inammissibile per irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo
1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti),
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione,
dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte