Ordinanza n. 210/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza
emessa il 10 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Faenza
contro Partisani G. Giacomo ed altra, iscritta al n. 859 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario, promosso da
alcuni coobbligati solidali, avverso l'avviso di liquidazione
dell'imposta complementare INVIM calcolata sul valore definitivo di
un fondo rustico, come determinato a seguito di accertamento
dell'ufficio tributario - provvedimento, quest'ultimo, impugnato
soltanto da uno dei tre proprietari del bene ed oggetto di una
pronuncia favorevole al ricorrente - la Commissione tributaria di
secondo grado di Ravenna, adìta su ricorso dell'Ufficio del registro
di Faenza per la riforma della sentenza resa dal giudice di primo
grado, che aveva ritenuto applicabili ai condebitori solidali (non
ricorrenti contro l'avviso di accertamento) gli effetti favorevoli
della pronuncia ottenuta da un solo coobbligato, ricorrente in altra
sede, ha sollevato (con ordinanza del 10 marzo 1990 pervenuta a
questa Corte l'8 luglio 1996) questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, del
sistema (omettendo l'indicazione della norma oggetto della questione)
che determinerebbe una disparità di trattamento, rispetto al regime
comune della solidarietà passiva, "se non si estendessero, anche ai
ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto da
altro coobbligato, essendo l'obbligazione di un'imposta
inscindibile";
che in concreto, come è dato desumere dall'ordinanza di
rimessione, sarebbe avvenuto che: tre proprietari pro-indiviso di un
fondo rustico lo avevano alienato per un valore dichiarato inferiore
a quello poi risultato in sede di accertamento ai fini dell'INVIM;
contro l'avviso di accertamento aveva proposto ricorso uno solo dei
coobbligati solidali tenuti al pagamento dell'imposta; trascorsi i
termini dell'appello e ritenuto definitivo l'accertamento nei
confronti degli altri due condebitori, l'Ufficio procedeva alla
liquidazione dell'INVIM complementare nei loro riguardi, ma il
giudice tributario di primo grado, adi'to dagli interessati, riteneva
loro estensibili gli effetti della decisione favorevole ottenuta dal
primo dei coobbligati; l'ufficio del registro aveva quindi impugnato
tale decisione, sostenendo che "l'efficacia del giudicato proposto da
uno solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento è
diretto ..., permane inter partes e non si estende a coloro che non
hanno impugnato l'atto ... sia nei risultati vantaggiosi che
sfavorevoli", e ciò in quanto l'atto di accertamento sarebbe un
"atto plurimo", nel senso che è formato da una pluralità di
provvedimenti (destinati a soggetti diversi) ciascuno dei quali "può
restare in vita o cadere indipendentemente dalla sorte degli altri,
secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione"; per
cui se l'atto plurimo non viene impugnato nel termine di decadenza da
uno dei soggetti cui si riferisce, "l'atto stesso si rende definitivo
nei suoi confronti";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l'inammissibilità della questione per la mancata
indicazione o comunque per l'assoluta indeterminatezza della norma
sospettata di illegittimità costituzionale nonché del tertium
comparationis rispetto al quale andrebbe esercitato il sindacato
della Corte, e che, anche se può ritenersi che il giudice a quo
abbia fatto implicito riferimento, rispettivamente, all'art. 26 del
d.P.R. n. 643 del 1972 e all'art. 1306 cod. civ., resta comunque la
mancata individuazione delle norme relative alla definitività
dell'atto di accertamento fiscale non impugnato nei termini;
Considerato che il giudice a quo, pur non avendo indicata
nell'ordinanza di rimessione la norma oggetto della prospettata
questione di legittimità costituzionale, ha inteso fare riferimento
all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in
relazione all'art. 1306, secondo comma, del codice civile;
che la questione investe la solidarietà tributaria in tema di
INVIM e si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altre
questioni coinvolgenti o la medesima norma o norme diverse relative a
specifiche imposte, questioni tutte dichiarate manifestamente
infondate sotto il profilo che il principio desumibile dall'art.
1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazione solidale, è
applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non
si differenzia da quella comune (ordinanze nn. 267 del 1990, 870 del
1988, 544 del 1987);
che le censure di incostituzionalità della normativa impugnata,
prospettate nei termini indicati, sono pertanto prive di fondamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte