Ordinanza n. 210/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due
ordinanze emesse il 4 giugno 1997 dalla Commissione tributaria
provinciale di Verbania sui ricorsi proposti da Nardi Maria Elisa e
da De Vita Leonardo contro l'Ufficio delle imposte dirette di
Verbania iscritte ai nn. 589 e 590 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Consiglio nazionale dei ragionieri e
periti commerciali nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania, nel
corso di giudizi in cui i ricorrenti erano rappresentati e assistiti
da un ragioniere e da un dottore commercialista, con due ordinanze di
identico contenuto emesse il 4 giugno 1997 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427,
nella parte in cui detta norma non riserva esclusivamente agli
avvocati "l'assistenza tecnica" davanti alle commissioni tributarie:
che, a parere della rimettente, la disposizione denunciata,
abilitando all'assistenza e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle
commissioni tributarie una vasta categoria di soggetti alcuni dei
quali privi di adeguata preparazione giuridica ed altri non iscritti
in alcun albo professionale, non garantirebbe l'effettivo esercizio
del diritto di difesa e risulterebbe, pertanto, in contrasto con
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che siffatta estensione della categoria dei soggetti abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie sarebbe
altresì lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione perché da un lato si consentirebbe a persone prive di
sufficiente preparazione giuridica di assistere e rappresentare i
contribuenti, dall'altro lo si vieterebbe ad altre (notai, ex giudici
tributari, praticanti procuratori legali) indubbiamente fornite di
maggiore capacità tecnica;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione;
che in uno dei due giudizi è intervenuto il Consiglio nazionale
dei ragionieri e periti commerciali con memoria depositata fuori
termine;
Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche,
relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per
essere decisi congiuntamente:
che, come già affermato da questa Corte, il diritto di difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione è diversamente modulabile
dal legislatore, il quale può disciplinarne l'esercizio secondo
valutazioni discrezionali, con il limite della non irrazionalità
delle scelte (sentenza n. 188 del 1980, ordinanze nn. 48 e 685 del
1988, n. 251 del 1994);
che la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli
avvocati l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle
Commissioni tributarie, non comprime in alcun modo il diritto di
difesa della parte alla quale è attribuita la facoltà di avvalersi,
oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti
aventi diversa qualificazione professionale;
che, in ogni caso, non può ritenersi irragionevole la facoltà,
prevista dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in
giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la loro
formazione professionale, devono ritenersi in possesso di adeguate
nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni
tributarie;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato
dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania
con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte