Ordinanza n. 211/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 6legge 110/1975
- art. 23legge 497/1974
- art. 10legge 497/1974
- art. 12legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
- art. 6legge 432/1982
- art. 2legge 432/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), promossi con ordinanza del Tribunale di Velletri
emessa il 13 luglio 1982 e con tre ordinanze del Tribunale di
Caltagirone emesse il 1 giugno, il 9 settembre e il 7 luglio 1982,
rispettivamente iscritte ai nn. 763, 764, 765 e 806 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 88 e 108 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Velletri con ordinanza emessa il 13
luglio 1982 e il Tribunale di Caltagirone con tre ordinanze emesse il 1
giugno 1982, il 7 luglio 1982 e il 9 settembre 1982 hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma,
legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria
compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione
consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di
escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,
l'attitudine a recare offesa alla persona;
che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2,
terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune
ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo
esplicativo (art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; artt. 10, 12
e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497);
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente
decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche;
considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a
quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.
6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;
che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di
rimessione, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21
maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 232 e n. 238
del 22 dicembre 1982, n. 58 del 16 marzo 1983 e n. 112 del 28 aprile
1983 e che i giudici a quibus non hanno addotto argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101,
secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte