Ordinanza n. 211/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 637/1972
- art. 6d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio
1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto sul
ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro l'Ufficio del
Registro di Spoleto, iscritta al n.661 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 la Commissione
tributaria di primo grado di Spoleto, sul ricorso proposto da
Marsilia Zulevi ed altro contro Ufficio Registro di Spoleto, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni) "per quanto riguarda rispettivamente la proporzionalità
dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al
legatario e la solidarietà del legatario con l'erede per quanto
riguarda l'imposta di successione";
che l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, violerebbe gli
artt. 3 e 53 della Costituzione perché, colpendo i legatari con la
c.d. imposta globale, da ripartire tra loro e gli eredi in
proporzione delle rispettive quote, finirebbe con l'incidere senza
tener conto della capacità contributiva del singolo;
che l'art. 5 del citato d.P.R., "nello stabilire la solidarietà
fiscale tra il legatario e l'erede", si porrebbe in contrasto con la
legge di delega (n. 825 del 9 ottobre 1971);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza;
Considerato, quanto al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione, che l'imposizione tributaria di cui trattasi è
in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente
considerato; essa colpisce, cioè, l'eredità come tale
indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (v. sentenza n. 68
del 1985; ordinanza n. 170 del 1988);
che non sussiste, d'altra parte, eccesso di delega poiché la
relativa legge (n. 825 del 1971) autorizzava il Governo a dettare
norme in tema di riscossione, anche assicurando la prevenzione
dell'evasione;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Spoleto con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte