Ordinanza n. 211/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo
comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dalla Commissione
tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata
contro l'Ufficio del registro di Roma, iscritta al n. 208 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 14 dell'anno 1998.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto
la decisione di primo grado di rigetto di un ricorso avverso l'avviso
di liquidazione emesso dal competente Ufficio del registro
successioni, la Commissione tributaria regionale di Roma, con
ordinanza del 18 novembre 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e),
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione;
che la ricorrente in primo grado aveva dedotto l'illegittimità
della pretesa fiscale assumendo che anche per l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili (Invim) come per quella di
successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando
esente il valore fino alla somma di lire duecentocinquantamilioni e
assoggettando ad imposta solo la quota eccedente;
che secondo il rimettente la disposizione denunciata si porrebbe
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
disparità di trattamento e del difetto di ragionevolezza, nonché
con l'art. 53 della Costituzione atteso che non riconoscere il
suddetto limite di esenzione, inciderebbe in maniera sproporzionata
sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall'imposta;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che, per giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis
ordinanze nn. 470 e 42 del 1998), "non è correttamente sollevata (e
va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione
incidentale di legittimità costituzionale se l'ordinanza di
rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della
proposta questione, senza il minimo riferimento alla concreta
fattispecie in esame, da cui risulti per quali ragioni ed in quali
termini le varie norme impugnate dovessero trovare applicazione nel
giudizio a quo";
che, il giudice a quo non ha sufficientemente motivato su alcuni
elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione; ed in
particolare se trattasi di due imposte, quella di successione e
quella per l'INVIM, dovute su un unico cespite o sul valore globale
di un complesso di beni; né ha chiarito in che misura dette imposte
incidessero sulla somma richiesta dall'ufficio tributario, né quale
grado di parentela o affinità sussisteva tra l'erede e la
ricorrente;
che la motivazione appare insufficiente anche riguardo alle
ragioni della sollevata questione di costituzionalità, limitandosi
ad osservare che "per la fattispecie in esame si viene a creare una
situazione di disparità di trattamento", senza precisare rispetto a
quale situazione sussiste detta disparità e se manchino ragioni
giustificative della stessa;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e) del
d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte