Ordinanza n. 212/1987
Altra decisione · depositata il 28/05/1987 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo
e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,
promossi con le seguenti ordinanze: ordinanza emessa il 26 novembre
1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la
S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986; ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla
Corte d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la S.p.A. 3M Italia
Finanziaria, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Cantieri Nautici
Solcio e della S.p.A. 3M Italia Finanziaria nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che
1. - Il Tribunale di Torino e la Corte di Appello di Genova
sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688
("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27
novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24
Cost.;
2. - Nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto
delle prime alla ripetizione di somme versate a titolo di imposta
generale sull'entrata e di diritti per servizi amministrativi in
occasione di importazioni di merci varie provenienti da Paesi
aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in
Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295;
3. - Ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata,
subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette
dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere
relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri
soggetti, viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di
trattamento tra le imprese la cui attività è riconducibile alla
previsione della norma censurata e le imprese in genere, in quanto
soltanto le prime sono soggette retroattivamente a fornire la
suddetta prova, mentre le altre sono tenute semplicemente a provare
l'indebito; gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto la norma censurata,
introducendo, anche per il passato, una modificazione del trattamento
probatorio dell'azione di ripetiziome, incide negativamente sulla
garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11 Cost.,
infine, in quanto l'art. 19 medesimo compromette sostanzialmente
l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non dovuti ai sensi
del Trattato GATT;
4. - In entrambi i giudizi si sono costituite le parti private,
che svolgono considerazioni adesive alle ordinanze di rimessione;
5. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
Considerato che
1. - I giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. - I giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su
importazioni da Paesi aderenti all'Accordo GATT;
3. - Sulla base della sentenza n. 113/85, il giudice rimettente è
però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se
l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci
importate da Paesi fuori dell'area della CEE, possa comunque farsi
risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si
tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella
sfera degli scambi extra-comunitari (cfr. sent. n. 177/81);
4. - Secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al
giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione
vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che
concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse
percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime
probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione
dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se
così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe
inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della
legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le
ragioni spiegate nella sentenza n. 170 del 1984, necessariamente
esclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino e alla Corte
d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte