Ordinanza n. 212/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 74/1987
- art. 8legge 74/1987
- art. 23legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della
legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima
legge, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17
ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Puecher Ermanno e Nindl Anna Maria in Puecher, iscritta
al n. 695 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1990; 2) ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Corte d'appello
di Trento nel procedimento civile vertente tra Miori Romeo e Kusar
Antonia, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
minsitri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, emesse, in
due distinti giudizi, il 17 ottobre (reg. ord. n. 695 del 1989) e il
21 novembre 1989 (reg. ord. n. 21 del 1990), la Corte d'appello di
Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito
dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché
dell'art. 23 di quest'ultima legge, a tenore dei quali l'appello
avverso le sentenze pronunziate nei giudizi di separazione personale
tra coniugi "è deciso in camera di consiglio";
che ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, introducendo
il c.d. rito camerale in un grado di giudizio, si porrebbero in
contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della Costituzione, dal
momento che, pur se il principio di pubblicità delle udienze può
essere derogato, ciò deve avvenire per esigenze obiettive e
razionali, che non sembrano sussistere in materia di separazione
personale, nella quale le ragioni di celerità dei giudizi possono
essere diversamente soddisfatte;
che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la scelta
del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo
grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali
applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una
limitazione del diritto di difesa irragionevole rispetto agli altri
gradi di giudizio che si svolgono con il rito ordinario, con
conseguente violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione;
che non si sono costituite le parti private;
che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente
del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza delle
questioni;
Considerato che i giudizi riguardano le medesime questioni e
pertanto possono essere riuniti;
che questioni sostanzialmente identiche sono state già
dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e manifestamente
infondate con ordinanze nn. 587 del 1989 e 120 del 1990;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della
legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima
legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte