Ordinanza n. 212/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58legge 142/1990
- art. 3legge 423/1993
- art. 1legge 142/1990
usata come parametro
citata
- art. 1legge 324/1993
- art. 1legge 20/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo
comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali); dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli
amministratori straordinari delle UU.SS.LL., ecc.), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423; dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promossi
con due ordinanze emesse il 12 novembre 1993 e il 14 gennaio 1994
dalla Corte dei conti, I Sezione giurisdizionale, nei giudizi di
responsabilità promossi dal procuratore generale nei confronti di
Zanoni Emilio ed altri e di Contestabile Fausto ed altri, iscritte ai
nn. 183 e 772 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 15, prima serie speciale, dell'anno
1994 e 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Contestabile Fausto ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza del 12 novembre 1993 (registro
ordinanze n. 183 del 1994), emessa nel corso di un giudizio di
responsabilità contro Emilio Zanoni ed altri, amministratori del
Comune di Cremona, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonché dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 ottobre 1993, n. 423 e dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;
che, a giudizio del remittente, le norme impugnate
nell'escludere o, quantomeno, nel limitare la trasmissibilità agli
eredi della responsabilità del loro dante causa si porrebbero in
contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione, anche con
l'art. 97 della Costituzione, non apparendo conformi al principio di
buon andamento dell'amministrazione disposizioni, come quelle
impugnate, che consentono un ingiustificato esonero da
responsabilità con danno per l'erario, oppure, come nella
fattispecie, fanno discendere (non per mera accidentalità, ma per
una precisa scelta) dalla morte di uno dei corresponsabili in solido
un aggravamento della posizione debitoria degli altri
corresponsabili;
che con altra ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 (registro
ordinanze n. 772 del 1994) nel corso di un giudizio di
responsabilità contro Contestabile Fausto ed altri, amministratori
del Comune di Pornassio (Imperia), la Corte dei conti ha nuovamente
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge
8 giugno 1990, n. 142; dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324 (convertito, con modificazioni, nella legge 27
ottobre 1993, n. 423); dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453; nonché dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20;
che il remittente ha lamentato violazione:
dell'art. 3 della Costituzione, "per disparità di trattamento
fra eredi di amministratori e dipendenti pubblici e quelli privati",
nonché fra "creditori degli amministratori e dipendenti pubblici e
altri creditori";
dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo
dell'"imparzialità" e del "buon andamento", per l' "indubbia
incoerenza nell'assetto organizzativo dello Stato-persona" provocato
dalla previsione di questo "ingiustificato esonero da
responsabilità";
dell'art. 24 della Costituzione, per il "sostanziale sacrificio
al diritto di difesa giudiziale delle ragioni dello Stato-persona";
che nel primo giudizio nessuna parte si è costituita, mentre
nel secondo si sono costituite le parti private, rappresentate e
difese dagli avvocati Guido Romanelli e Giuliano Gallanti, chiedendo
una declaratoria di infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, concernenti le medesime disposizioni,
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la questione di legittimità costituzionale, per risultare
ammissibile, esige la puntuale individuazione, da parte del giudice a
quo, della disposizione da applicare alla fattispecie sottoposta al
suo esame, onde consentire alla Corte le valutazioni di sua
competenza anche in ordine alla rilevanza della questione, così come
proposta dal remittente;
che entrambe le ordinanze in epigrafe, denunciando le varie
disposizioni che, in tempi successivi, hanno disciplinato la materia,
non hanno tuttavia individuato quella, fra di esse, specificamente
applicabile, in base ai principi di diritto intertemporale, nei
giudizi a quibus;
che, pertanto, le questioni, nei termini in cui vengono
prospettate, vanno dichiarate manifestamente inammissibili per
incerta individuazione della norma applicabile alla fattispecie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile le
questioni di legittimità costituzionale:
dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); dell'art. 1, comma
6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di
durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL.,
ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n.
423 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti), sollevata dalla Corte dei conti - I Sezione
giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
con ordinanza del 12 novembre 1993;
dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); dell'art. 1, comma
6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di
durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL.,
ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n.
423; dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti); nonché dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), sollevata dalla Corte dei conti - I Sezione giurisdizionale,
con ordinanza del 14 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 3, 24 e
97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte