Ordinanza n. 212/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.lgs. 493/1996
usata come parametro
citata
- art. 1d.lgs. 493/1996
- art. 20d.lgs. 758/1994
- art. 7d.P.R. 524/1982
- art. 19d.P.R. 524/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), promosso con ordinanza
emessa il 24 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari
della pretura di Udine nel procedimento penale a carico di B. P. ed
altro, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 - prima serie
speciale - dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari della pretura
circondariale di Udine ha sollevato, in rife rimento agli artt. 3,
primo comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione in relazione
all'art. 1, comma 1, lettera b) punto 1, della legge-delega 6
dicembre 1993, n. 499, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
(Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro), nella parte in cui non consente l'estinzione delle
contravvenzioni in materia di segnaletica di sicurezza e/o di salute
sul luogo di lavoro a mezzo del sistema della prescrizione previsto
dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758;
che il rimettente - premesso che il pubblico ministero ha chiesto
l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti del
direttore generale e del direttore sanitario di un'azienda
ospedaliera per la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma 1,
lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493
del 1996, per avere omesso di indicare con apposita segnaletica "la
via di fuga e l'uscita di emergenza" e che sussistono astrattamente
nella fattispecie sottoposta al suo esame tutti i presupposti per
emettere il decreto penale rileva che alla norma impugnata non è
applicabile il particolare procedimento estintivo previsto dagli
artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 per le
contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro
elencate nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
che, al riguardo, il giudice a quo osserva che tale sistema di
estinzione delle contravvenzioni è stato successivamente esteso ad
altre violazioni inizialmente non previste nel sopra menzionato
allegato (tra cui quelle previste dai decreti legislativi 25 novembre
1996, n. 624, e 14 agosto 1996, n. 494), mentre analoga estensione
non è stata operata per le contravvenzioni contemplate dal decreto
legislativo n. 493 del 1996;
che la lacuna determinerebbe una irragionevole e ingiustificata
disparità di trattamento, tanto più rilevante ove si consideri, da
un lato, che il legislatore ha elevato il sistema dell'oblazione in
via amministrativa a metodo necessario e generalizzato di definizione
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del
lavoro, dall'altro che tale sistema di estinzione del reato era già
operante per la contravvenzione, analoga a quella oggetto del
presente giudizio, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (v. art. 19, comma 1, lettera
a), in relazione all'allegato I, punto 20, del decreto legislativo n.
758 del 1994) - che regolava in precedenza la materia della
segnaletica di sicurezza - abrogato dall'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 493 del 1996, perché sostituito dall'art. 8 del
medesimo testo di legge, nonché per la contravvenzione contemplata
dall'art. 13, comma 10, sanzionato dall'art. 389, comma 1, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955,
così come modificato dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, che impone l'obbligo di segnalare le vie di uscita e
di emergenza a mezzo di apposita segnaletica durevole e collocata in
modo idoneo, e per altre contravvenzioni relative all'omessa
segnalazione di situazioni o zone di pericolo;
che pertanto il datore di lavoro, cui sia stata contestata, come
nel caso di specie, la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma 1,
lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493
del 1996 per non avere segnalato le uscite di sicurezza non potrebbe
ottenere l'estinzione del reato, conseguente all'ottemperanza della
prescrizione in precedenza omessa, mentre il medesimo soggetto, ove
abbia violato l'obbligo di segnalare le vie e le uscite di emergenza,
quand'anche le stesse non si identifichino con le prime, può
definire l'illecito con l'adempimento della prescrizione;
che ad avviso del rimettente tale lacuna presumibilmente dovuta
ad una mera svista del legislatore comporterebbe la violazione:
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto unica,
irragionevole eccezione al sistema generale di estinzione delle
contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro
previsto dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758
del 1994;
dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione, perché la
previsione di una sanzione penale applicabile alle sole
contravvenzioni in materia di segnaletica delle vie di uscita o di
sicurezza presso i luoghi di lavoro disciplinate dal decreto
legislativo n. 493 del 1996 vanificherebbe in concreto il fine
rieducativo della pena;
dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1,
lettera b), della legge di delegazione 6 dicembre 1993, n. 499, in
quanto la delega al Governo ai fini dell'introduzione di una causa di
estinzione conseguente all'adempimento delle prescrizioni era estesa,
ed estensibile, a tutte le contravvenzioni previste dalla
legislazione speciale in tema di sicurezza e/o di salute del lavoro.
Considerato che il rimettente muove dal presupposto che ai fatti
contestati agli imputati, accertati il 29-30 novembre 1996, sia
applicabile la contravvenzione prevista dagli artt. 2, comma 1,
lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493
del 1996, senza avere peraltro verificato se le norme contestate
fossero effettivamente in vigore alla data di accertamento dei fatti;
che, al riguardo, si deve tenere presente che il decreto
legislativo in esame, nell'abrogare il decreto del Presidente della
Repubblica n. 524 del 1982, emesso sulla base della legge-delega 9
febbraio 1982, n. 42, volta a dare attuazione alla direttiva CEE
77/576 in tema di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, ha
introdotto alcune innovazioni alla precedente disciplina;
che, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 493 del 1996 impone al datore di lavoro di fare "ricorso alla
segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al
presente decreto, allo scopo di (...) fornire indicazioni relative
alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio",
quando, "anche a seguito della valutazione effettuata in conformità
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi
tecnici di protezione collettiva";
che l'obbligo del datore di lavoro di fare ricorso alla
segnaletica relativa alle uscite di sicurezza deve dunque essere
preceduto, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.
626 del 1994 (poi modificato e integrato dal decreto legislativo n.
242 del 1996) - emanato sulla base della legge-delega 19 febbraio
1992, n. 142, volta a dare attuazione alla direttiva generale CEE
89/391 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro -, dalla valutazione, nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
valutazione che a sua volta costituisce il presupposto del documento
contenente, tra l'altro, l'individuazione delle misure di prevenzione
e di protezione da adottare (art. 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 626 del 1994);
che in forza dell'art. 30 del decreto legislativo n. 242 del 1996
il termine entro cui deve essere compiuta tale valutazione risulta
prorogato, per l'azienda a cui si riferisce la contravvenzione
oggetto del presente giudizio (ricompresa tra quelle indicate
nell'art. 8, lettera g), del decreto legislativo n. 626 del 1994), al
1 gennaio 1997;
che sembrerebbe ragionevole ritenere che la proroga del termine,
ancorché riferita espressamente solo agli obblighi discendenti dalla
previa valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, attuativo delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE, estenda i suoi effetti a tutti gli obblighi
che comunque presuppongono la valutazione dei rischi, sia pure
disciplinati da diversi decreti legislativi, emanati in attuazione di
direttive comunitarie particolari, scaturite dalla direttiva generale
CEE 89/391, quale ad esempio la direttiva CEE 92/58 in tema di
segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro, nona
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della
direttiva generale, alla quale ha dato attuazione il decreto
legislativo n. 493 del 1996;
che il giudice rimettente ha, peraltro, omesso qualsiasi verifica
volta ad accertare se nel caso sottoposto al suo esame fosse
applicabile la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
493 del 1996, ovvero se, in relazione al momento in cui era stata
commessa la contravvenzione contestata, avrebbe dovuto essere
applicata la disciplina previgente;
che, inoltre, il giudice a quo, nel manifestare la propria
incertezza sull'esatta portata della dizione "uscite di sicurezza"
contenuta nell'art. 2, lettera d), del decreto legislativo n. 493 del
1996, di cui intende fare applicazione nel caso sottoposto al suo
esame, e nell'esprimere il dubbio che le "uscite di sicurezza"
possano non identificarsi con le vie e le uscite di "emergenza" a cui
fa riferimento la disciplina previgente, non ha avvertito l'esigenza
di interpretare la fattispecie contestata nell'ambito del quadro
sistematico complessivo emergente dalla direttiva generale e dalle
direttive particolari CEE in tema di sicurezza e di salute dei
lavoratori, dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti
decreti legislativi di attuazione, nonché dal confronto tra la
disciplina previgente e quella di cui intende fare applicazione;
che, in particolare, il rimettente ha omesso di tenere conto
delle direttive comunitarie, quantomeno in funzione interpretativa
delle leggi comunitarie di delegazione e, conseguentemente, dei
decreti legislativi che hanno dato attuazione a tali direttive in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sul
punto, v. da ultimo sentenza n. 49 del 1999);
che tale esame avrebbe consentito al rimettente di sciogliere
l'incertezza interpretativa sui rapporti tra uscite di sicurezza e
uscite di emergenza, di indubbia rilevanza ai fini dell'applicazione
nel caso di specie del procedimento estintivo previsto dagli artt.
20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;
che il difetto di motivazione sul punto è anche conseguenza
dell'erronea individuazione della legge di delegazione cui è
riferibile il decreto legislativo n. 493 del 1996, indicata dal
rimettente nella legge 6 dicembre 1993, n. 499, mentre in realtà il
Parlamento ha conferito la delega al Governo per l'attuazione della
direttiva particolare CEE 92/58 con le leggi comunitarie 22 febbraio
1994, n. 146, e 6 febbraio 1996, n. 52;
che, in particolare, il rimettente avrebbe potuto ricavare utili
elementi interpretativi, oltre che dalla direttiva generale CEE
89/391, dall'esame della direttiva particolare CEE 92/58 e della
precedente direttiva CEE 77/576, nonché dai conseguenti
provvedimenti legislativi di attuazione (rispettivamente, decreti
legislativi nn. 626 del 1994 e 493 del 1996 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 524 del 1982);
che dal decreto legislativo n. 493 del 1996 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 emerge - tra l'altro -
che nella modellistica dei cartelli segnaletici allegata ad entrambi
i testi di legge viene usata la dizione "uscita di emergenza" e che
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nella parte in
cui modifica l'art. 13 del d.P.R. n. 547 del 1955, risulta che il
legislatore non ha inteso attribuire un diverso significato alle due
espressioni "uscite di emergenza" e "uscite di sicurezza", posto che
in via generale le vie e le uscite di emergenza sono definite,
rispettivamente, come il percorso senza ostacoli che consente di
raggiungere un luogo sicuro e come il passaggio che immette in un
luogo sicuro;
che, infine, mentre l'art. 7 del decreto legislativo n. 493 del
1996 pare disporre l'abrogazione a tutti gli effetti delle omologhe
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del
1982 (indicate nel decreto legislativo n. 758 del 1994 come
definibili mediante estinzione in via amministrativa), la direttiva
particolare CEE 92/58, nel delineare i rapporti con la precedente
direttiva CEE 77/576 (di cui l'art. 10, comma 1, dispone
l'abrogazione), precisa nel preambolo che la nuova direttiva risponde
alla richiesta della Commissione di revisione e di estensione della
precedente direttiva, la cui sostituzione è motivata da esigenze di
razionalità e chiarezza;
che in coerenza con tali premesse, l'art. 10, comma 2, della
direttiva CEE 92/58 stabilisce che "i riferimenti fatti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni
corrispondenti della presente direttiva";
che le indicazioni emergenti da tale contesto sistematico e dal
complesso quadro normativo che disciplina la materia avrebbero dovuto
suggerire al rimettente di esplorare se altre interpretazioni della
norma impugnata consentivano di qualificare la direttiva particolare
CEE 92/58 non formalmente innovativa, ma meramente integrativa della
disciplina previgente, e se, di conseguenza, il richiamo all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 -
contenuto nel punto 20 dell'allegato I al decreto legislativo n. 758
del 1994 - poteva essere inteso come riferimento di contenuto alla
disciplina della segnalazione delle vie e uscite di sicurezza, e non
come riferimento formale alle fonti normative che all'epoca
contemplavano la disciplina in materia;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute
sul luogo di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari della pretura circondariale di Udine, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte