Ordinanza n. 212/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 107/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della
legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 29
settembre 1998 dal pretore di Spoleto, iscritta al n. 840 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di uno degli imputati nel giudizio
principale;
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Udito l'avvocato Antonio Bellini per la parte costituita;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 29 settembre 1998 il
pretore di Spoleto, nel corso di un procedimento penale, ha
sollevato, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge
4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati);
che, secondo il remittente, la disposizione censurata
identificherebbe le condotte incriminate facendo riferimento a
comportamenti, la cui illiceità deriverebbe dal loro contrasto con
altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia il
decreto ministeriale 27 dicembre 1990 (Caratteristiche e modalità
per la donazione del sangue ed emoderivati), che ha dato attuazione
alla legge n. 107 del 1990, il quale comporterebbe un "apprezzamento
fattuale di idoneità organizzativa e di adeguatezza tecnica a
finalità prestabilite", che renderebbe "necessariamente atipiche" le
condotte concretanti le violazioni previste;
che per tale motivo, ad avviso del giudice a quo l'art. 17
della legge n. 107 del 1990 contrasterebbe con l'art. 25 della
Costituzione, violando il principio di tassatività della fattispecie
penale;
che si è costituito in giudizio uno degli imputati nel
giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione;
che, secondo la parte costituita, la norma sanzionatoria,
oggetto di censura, ricomprenderebbe nell'ambito delle condotte
penalmente rilevanti tutte le violazioni della legge n. 107 del 1990,
la quale rimanderebbe alle prescrizioni contenute nel regolamento di
attuazione: conseguentemente sarebbe violato il principio di
tassatività e tipicità sancito dall'art. 25 della Costituzione, in
quanto, da un lato, l'art. 17 della legge n. 107 del 1990 là dove
sanziona genericamente la violazione delle norme di legge avrebbe
contenuto assolutamente incerto, e, dall'altro, il "regolamento
integrativo" conterrebbe prescrizioni assai particolari e dettagliate
e riguarderebbe aspetti di mera organizzazione ed opportunità e
fatti che non suscitano alcun allarme sociale, sì da rendere
pressoché impossibile la tipizzazione delle condotte incriminate.
Considerato che l'ordinanza di remissione non indica quali siano
i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale,
ed in particolare omette di specificare gli essenziali elementi di
fatto ed il reato per il quale si procede;
che la mancata indicazione dei sopra indicati elementi della
fattispecie rende a questa Corte impossibile ogni valutazione
inerente al preliminare profilo della rilevanza della sollevata
questione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio
1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati), sollevata, in riferimento all'articolo 25 della
Costituzione, dal pretore di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte