Ordinanza n. 213/1987
Altra decisione · depositata il 28/05/1987 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30
settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale),
convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza
emessa il 19 settembre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Gumpert Gerard Richard e l'Amministrazione
Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 804 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che
1. - Il Tribunale di Venezia solleva, con l'ordinanza in epigrafe,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30
settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"),
convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli
2. - Nel giudizio di merito si controverte tra Gumpert Gerard
Richard e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al
diritto del primo alla ripetizione di somme indebitamente versate a
titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori - in
occasione di importazioni di autoveicoli dalla Germania Federale "in
violazione dell'art. 3 dell'Accordo Tariffario GATT";
3. - Il giudice a quo fa riferimento alla sentenza di questa Corte
n. 113 del 1985, con la quale è stata dichiarata inammissibile
identica questione di legittimità costituzionale, ed afferma che
"non appare...soddisfacente l'affermazione della Corte che
attribuisce la già definita efficacia tipica della norma comunitaria
nell'àmbito del territorio dello Stato non soltanto alla disciplina
positiva posta dagli organi CEE con i regolamenti - o altri atti
immediatamente e direttamente applicabili -, ma altresì alle
statuizioni della Corte di Giustizia CEE che possono intendersi
ricognitive di principi propri dell'ordinamento comunitario o,
comunque, di regole (non direttamente prodotte dagli organi
istituzionali) che della disciplina positiva costituiscano
integrazione"; ad avviso del giudice a quo, fuori dal sistema delle
tipiche fonti normative dell'ordinamento comunitario, quali sono
definite dal Trattato, non potrebbe infatti ritenersi operante alcuna
limitazione di sovranità dello Stato ed il caso di specie dovrebbe
trovare ordinaria regolamentazione nella legge nazionale;
4. - La questione di legittimità del citato art. 19 è proposta
in riferimento agli artt. 3 (per disparità di trattamento tra gli
importatori che abbiano corrisposto diritti definiti dalla norma
censurata e la generalità dei contribuenti, assoggettando solo per i
primi l'azione di ripetizione a condizioni notevolmente più gravose
di quelle imposte per il regime generale dell'indebito oggettivo) e
24 Cost. (in quanto la norma, imponendo retroattivamente come
condizione della ripetizione dei diritti doganali la prova della
mancata traslazione dell'onere su altri soggetti, assoggetta l'azione
ad un regime di tale rigore da precludere nella quasi totalità dei
casi la possibilità stessa del rimborso);
5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, il quale conclude per l'infondatezza della questione,
rilevando tuttavia, in via preliminare, che nel giudizio principale
la qualificazione di indebito al pagamento chiesto in restituzione è
allegata in ragione della incompatibilità del tributo esclusivamente
con le clausole del Trattato GATT, con la conseguenza che non è dato
configurare un preliminare problema sulla astratta ipotizzabilità di
un contrasto di rango costituzionale tra norma nazionale e precetti o
principi comunitari in tema di restituzione di tributi nazionali.
Considerato che
1. - Il giudice rimettente, come rilevato dall'Avvocatura, pur
denunciando il contrasto dell'assoggettamento al tributo in questione
in relazione alle clausole dell'Accordo GATT, ritiene di doversi
riferire anche all'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e
legge nazionale;
2. - Occorre, pertanto, secondo la ormai costante giurisprudenza
di questa Corte (da ultimo ordinanza in data odierna n. 212/1987)
disporre in via preliminare la restituzione degli atti al giudice a
quo, il quale è tenuto a delibare - anzitutto - se l'illegittimità
del tributo riscosso, pur se riferita all'Accordo GATT, possa
comunque farsi risalire ad un regolamento della CEE: nel senso che si
tratti di tassa di effetto equivalente al dazio doganale, anche nella
sfera degli scambi extracomunitari (cfr. n. 177/81);
3. - Solo se l'indagine conseguente alla restituzione degli atti
al giudice a quo, e a quest'ultimo demandata, dovesse concludersi in
senso affermativo, acquisterebbero rilevanza le esposte
argomentazioni svolte dallo stesso giudice rimettente in ordine alla
sentenza di questa Corte n. 113 del 1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte