Ordinanza n. 213/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 576/1980
- art. 18legge 576/1980
- art. 23legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 23
della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 1° agosto
1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra
Rainaldi Corrado e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli avvocati ed i procuratori, iscritta al n. 676 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 1° agosto 1988,
ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 17 e 18 della legge 20
settembre 1980, n. 576, nella parte in cui pongono a carico
dell'assistito, che non comunichi il proprio reddito o effettui una
comunicazione infedele, una sanzione pari al doppio dei contributi
evasi, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 18 e 23 della stessa legge 20
settembre 1980, n. 576, nella parte in cui consentono "l'immediata
riscossione tramite ruoli delle sanzioni e contributi" dovuti alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i
procuratori;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i
procuratori, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cinelli,
sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni
proposte;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio, chiedendo che le due questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate;
Considerato che, quanto alla prima questione, il giudice a quo
muove dal presupposto che le somme percepite a titolo di sanzione
dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed
i procuratori mancherebbero "di una destinazione conforme allo scopo
dell'Ente", per trarne la conseguenza che le norme denunciate
configurano una sorta di tributo "fuori dalle regole di cui all'art.
53 Cost.";
che, viceversa, non si rinviene nell'ordinamento alcuna
disposizione dalla quale possa ricavarsi una destinazione
dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa -
nonché delle altre fonti di suo finanziamento - diversa da quella
volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente;
che l'ordinanza di rimessione non richiama, a sostegno della
tesi addotta, alcun dato normativo, limitandosi ad un generico "come
pare nel caso di specie";
e che, rimasta indimostrata la possibilità di assimilare al
prelievo tributario l'imposizione delle sanzioni pecuniarie oggetto
delle norme denunciate, anche la seconda questione, sollevata
assumendo come tertium comparationis proprio la disciplina della
riscossione delle imposte, risulta del tutto priva di fondamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore
di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20
settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte