Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17legge 576/1980
  • art. 18legge 576/1980
  • art. 23legge 576/1980

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 23

della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 1° agosto

1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra

Rainaldi Corrado e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per

gli avvocati ed i procuratori, iscritta al n. 676 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 1° agosto 1988,

ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 17 e 18 della legge 20

settembre 1980, n. 576, nella parte in cui pongono a carico

dell'assistito, che non comunichi il proprio reddito o effettui una

comunicazione infedele, una sanzione pari al doppio dei contributi

evasi, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 18 e 23 della stessa legge 20

settembre 1980, n. 576, nella parte in cui consentono "l'immediata

riscossione tramite ruoli delle sanzioni e contributi" dovuti alla

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i

procuratori;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i

procuratori, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cinelli,

sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni

proposte;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio, chiedendo che le due questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate;

Considerato che, quanto alla prima questione, il giudice a quo

muove dal presupposto che le somme percepite a titolo di sanzione

dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed

i procuratori mancherebbero "di una destinazione conforme allo scopo

dell'Ente", per trarne la conseguenza che le norme denunciate

configurano una sorta di tributo "fuori dalle regole di cui all'art.

53 Cost.";

che, viceversa, non si rinviene nell'ordinamento alcuna

disposizione dalla quale possa ricavarsi una destinazione

dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa -

nonché delle altre fonti di suo finanziamento - diversa da quella

volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente;

che l'ordinanza di rimessione non richiama, a sostegno della

tesi addotta, alcun dato normativo, limitandosi ad un generico "come

pare nel caso di specie";

e che, rimasta indimostrata la possibilità di assimilare al

prelievo tributario l'imposizione delle sanzioni pecuniarie oggetto

delle norme denunciate, anche la seconda questione, sollevata

assumendo come tertium comparationis proprio la disciplina della

riscossione delle imposte, risulta del tutto priva di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),

sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore

di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20

settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte