Ordinanza n. 213/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma
(recte: secondo comma), della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 23
aprile 1994 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio
nel procedimento penale a carico di Ranalli Tommaso, iscritta al n.
31 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di
Treviglio ha, con ordinanza del 23 aprile 1994, sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 60, terzo comma (recte: secondo comma), della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella
parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino al reato
previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n.
319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in
cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento);
e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del
1994, n. 402 del 1994, n. 429 del 1994 e n. 114 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del
1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione
distaccata di Treviglio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte