Ordinanza n. 214/1982
Altra decisione · depositata il 09/12/1982 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.P.R. 636/1972
- art. 32d.P.R. 636/1972
- art. 38d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 14d.P.R. 739/1981
- art. 22d.P.R. 739/1981
- art. 19d.P.R. 739/1981
- art. 25d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 32 e
38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1977
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, sul ricorso
proposto dalla Soc.p.a. Acciaierie del Sud, iscritta al n. 455 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 359 del 27 dicembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli
con ord. 29 marzo 1977, nel giudizio conseguente al ricorso proposto
dalla Soc. Acciaierie del Sud, sollevava d'ufficio eccezione di
illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 22, 32 e 38 del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 con riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost. sotto il riflesso che quelle disposizioni non
sarebbero sufficienti a garantire eguale esercizio del diritto alla
difesa. Secondo il giudice a quo, infatti, l'art. 38 in particolare
lascerebbe spazio ad incertezza circa il termine di decorrenza per
l'impugnazione dell'ufficio, in quanto, mentre alla parte privata la
decisione è notificata (secondo le norme di cui all'art. 137 e s. del
cod. proc. civ.), all'Ufficio è comunicata con mezzi che la legge non
precisa;
considerato, però, che nel frattempo è sopravvenuto il d.P.R. 3
novembre 1981 n. 739 il quale mentre coll'art. 14 ha soltanto
modificato l'art. 22 del precedente Decreto, ha invece integralmente
sostituito, mediante gli artt. 19 e 25, rispettivamente gli artt. 32 e
38 denunziati dall'ordinanza in epigrafe;
che, perciò, s'impone da parte del giudice a quo il completo
riesame della situazione in relazione alle sostanziali innovazioni sul
punto apportate dalla nuova legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte