Ordinanza n. 214/1990
Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990;
Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno
1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro
Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte
in cui si riferisce alla manifesta inammissibilità riguarda
ampiamente anche la questione di legittimità dell'art. 219 codice
penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel
testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 è stata
omessa per errore la trascrizione delle parole "dell'art. 219 e";
che, pertanto, si ravvisa la necessità di correggere l'errore
materiale occorso;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 60 del 1990 sia corretto il seguente
errore materiale:
nel dispositivo, al secondo rigo del numero 1 dopo le parole
"legittimità costituzionale" siano inserite le parole "dell'art. 219
e".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte