Ordinanza n. 214/1995
Altra decisione · depositata il 31/05/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 110Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della
magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima,
nonché del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai seguenti
atti:
a) ordinanza del TAR Lazio - sez. prima, n. 2915 del 7 dicembre
1994 - con la quale è stato ordinato al C.S.M. di "dare compiuta
esecuzione all'ordinanza n. 1644 del 22 giugno 1994";
b) ordinanza del TAR Lazio - sez. prima, n. 209 del 25 gennaio
1995 - con la quale il Ministro di grazia e giustizia è stato
nominato Commissario ad acta per l'esecuzione delle ordinanze nn.
1644/94 e 2915/94, e, quindi, per sollevare il dott. Francesco
Cortegiani dall'ufficio di Presidente del Tribunale di Catania ed
immettervi nelle funzioni di reggente, il dott. Benito Vergari;
c) provvedimento del Ministro di grazia e giustizia n.
1637g/CS/1537 del 3 marzo 1995 con il quale lo stesso ha delegato le
funzioni di Commissario ad acta al dott. Carlo Adriano Testi,
Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali;
d) provvedimento del predetto Direttore generale n.
1637g/CS/1538 del 3 marzo 1995 con il quale è stata data esecuzione
all'ordine impartito dal TAR;
Conflitto sollevato con ricorso depositato il 28 marzo 1995 ed
iscritto al n. 52 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con il ricorso in esame, il Consiglio superiore della
magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò autorizzato con
delibera consiliare del 16 febbraio 1995, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione prima, nonché del Ministro di grazia e giustizia, in
relazione agli atti in epigrafe indicati;
che, in particolare, il ricorrente, lamentando la lesione delle
attribuzioni garantite dall'art. 105 della
Costituzione in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici
direttivi, chiede che questa Corte, ritenuto ammissibile il
conflitto, annulli tutti gli atti impugnati dichiarando che "non
spetta al TAR del Lazio alcun potere di emettere ordini nei confronti
del Consiglio superiore della magistratura, né di disporne la
sostituzione attraverso la nomina di commissari ad acta", e, inoltre,
che "non spetta al Ministro di grazia e giustizia, né al suo
delegato, di sostituirsi al Consiglio superiore della magistratura
nelle sue attribuzioni in ordine alla nomina dei magistrati agli
uffici direttivi";
Considerato che questa Corte, ai sensi dell'art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata
preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio
senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto
esista la materia di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello
Stato la cui risoluzione sia ad essa demandata, con riferimento alla
presenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel primo
comma del medesimo art. 37;
che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, va innanzitutto
riconosciuta la legittimazione del Consiglio superiore della
magistratura a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo
direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della
Costituzione;
che, del pari, in base alla costante giurisprudenza di questa
Corte, il TAR del Lazio, in quanto organo della giurisdizione, deve
essere considerato legittimato a resistere, mentre deve escludersi la
legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poiché,
nel presente conflitto, non è l'esercizio delle competenze
determinate dall'art. 110 della Costituzione - in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia - che viene assunto come causa di menomazione delle
attribuzioni rivendicate dal ricorrente, bensì l'adozione di alcuni
provvedimenti, da parte del Ministro, nella semplice qualità di
commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, e da questi
specificamente predeterminati nel contenuto; provvedimenti che, in
quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili,
ai fini che qui interessano, al detto organo giurisdizionale;
che per quanto concerne i requisiti oggettivi viene prospettata
dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente spettante al Consiglio superiore della
magistratura sullo status dei magistrati (art. 105 della
Costituzione) ad opera di un atto del potere giudiziario;
che, in conclusione, in questa fase delibativa, il ricorso va
dichiarato ammissibile nei confronti del TAR del Lazio, restando
impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo
all'ammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Consiglio superiore della magistratura nei confronti del TAR del
Lazio in relazione a tutti gli atti in epigrafe indicati;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura
del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati
al TAR del Lazio, in persona del Presidente in carica, entro il
termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte