Ordinanza n. 214/2001
Altra decisione · depositata il 04/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 59/1997
- art. 2d.lgs. 114/1998
- art. 4d.lgs. 114/1998
- art. 5Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1,
lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del
commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre
1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione
Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1999
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione del Comune di Trieste e l'atto di
intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Giovanni Battista Verbari per il Comune di
Trieste e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 5 novembre 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del
commercio in sede fissa), per violazione degli artt. 4 e 46 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia);
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso dal Comune di Trieste per l'annullamento della delibera
23 aprile 1999, n. 1278, della giunta regionale del Friuli-Venezia
Giulia, con la quale si individuano i parametri di riferimento per la
concessione di autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali;
che il Comune di Trieste ha chiesto l'annullamento della
suddetta delibera, adottata in attuazione della legge regionale n. 8
del 1999, poiché essa, nella parte in cui prevede che vengano
rilasciate autorizzazioni per l'apertura di esercizi commerciali su
superfici massime inferiori a quelle stabilite nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), contrasterebbe con la normativa statale
di riforma del settore;
che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia solleva la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni sopra indicate della legge regionale n. 8 del 1999,
poiché:
a) il decreto legislativo n. 114 del 1998 costituirebbe una
grande riforma economico-sociale, che fa salva la potestà
legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, vincolandole
al rispetto non solo dei principi in esso enunciati ma anche delle
"norme legate ai principî stessi da un rapporto di coessenzialità e
di necessaria integrazione";
b) la legge regionale n. 8 del 1999 consentirebbe a
regolamenti della giunta di derogare alla legge statale di riforma,
con ciò contrastando - non direttamente con i principia della
legislazione statale ma - con l'art. 46 dello statuto regionale, che
ammette una potestà regolamentare della giunta unicamente esecutiva
della legislazione regionale;
c) la previsione di regolamenti adottati dalla giunta,
integrativi della legge regionale di riforma del commercio, si
porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra consiglio e
giunta regionale quale definito dallo statuto regionale, poiché
consentirebbe di derogare (senza aver previamente fissato alcun
parametro di riferimento) con semplice atto amministrativo ad alcune
disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998;
che, con riferimento alla rilevanza della questione, il
giudice rimettente afferma che la legge regionale costituisce il
presupposto sulla base del quale è stato emanato il regolamento
impugnato nel giudizio a quo, immediatamente lesivo delle
attribuzioni comunali proprio in virtù delle deroghe alla
legislazione statale di principio in esso contenute;
che nel giudizio così promosso si è costituito il Comune di
Trieste, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento
della questione, in primo luogo perché la legge impugnata
conferirebbe alla giunta "il potere assolutamente discrezionale di
stabilire il tipo di regime amministrativo cui devono essere
sottoposte le diverse attività commerciali", in quanto si
limiterebbe "a nominare le categorie di esercizi commerciali senza
precisare i requisiti che si devono avere per appartenere alle
stesse"; in secondo luogo perché essa, divergendo dal decreto
legislativo n. 114 del 1998, limiterebbe le competenze comunali al
fine di espandere quelle regionali ed introdurrebbe vincoli più
restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale;
che è intervenuto il Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia, chiedendo il rigetto della questione, poiché, avendo il
decreto legislativo n. 114 del 1998 abilitato le regioni a statuto
speciale a provvedere alla riforma del settore "secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione", la
legge regionale n. 8 del 1999 si inserirebbe in questo quadro,
discostandosi in alcuni punti solo dalle disposizioni di dettaglio
del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito della necessaria
valutazione delle peculiarità del settore in ambito locale, senza la
quale il fine di una maggiore produttività del sistema e di una
migliore qualità dei servizi rischierebbe di risultare vanificata,
mentre il rinvio ad atti regolamentari della giunta sarebbe dettato,
da un lato dall'esigenza di provvedere con tempestività
all'adeguamento della legislazione regionale ai principî della
riforma, dall'altro dalla necessità di procedere con gradualità,
facendo salvi gli elementi di peculiarità locale e consentendo di
valutare adeguatamente l'incidenza delle innovazioni, al fine di
coordinarle con la pregressa normativa regionale;
che inoltre l'esercizio della potestà regolamentare verrebbe
subordinato alla previa acquisizione del parere vincolante della
competente commissione consiliare, regolarmente espresso in occasione
dell'approvazione della deliberazione impugnata nel giudizio a quo;
che, infine, le disposizioni impugnate si inserirebbero in un
quadro di delegificazione e semplificazione della normativa
regionale, perseguito attraverso l'abrogazione di leggi precedenti,
l'introduzione di norme di semplificazione ed il rinvio ad atti
regolamentari per la disciplina di dettaglio.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2000), il cui art. 13 ha modificato in più
punti la legge regionale n. 8 del 1999, in particolare (comma 15)
introducendo all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge impugnata
l'inciso "e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", e (comma
16) aggiungendo all'art. 2, comma 1, lettera e), le parole "e
comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo n. 114/1998";
che, inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera m), della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti
l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano), ha disposto
l'abrogazione dell'art. 46 dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di
riferimento impone il riesame da parte del rimettente della
persistenza delle condizioni previste per la proposizione della
questione incidentale di legittimità costituzionale, sotto il
profilo sia dell'applicabilità della normativa denunciata, sia della
non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità su di essa
sollevati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte