Ordinanza n. 215/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma
terzo, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal
Giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna nel procedimento
civile vertente tra Tognacci Mirca e s.r.l. Cooperativa Muratori e
Cementisti di Ravenna, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso davanti al
Tribunale di Ravenna da Mirca Tognacci, dipendente amministrativo
della s.r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti, al fine di ottenere
l'accertamento del suo diritto ad essere ammessa alla detta
cooperativa in qualità di socio, il giudice istruttore sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma,
del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione), norma invocata dalla società convenuta nel giudizio a
quo, quale fondamento normativo della propria delibera di reiezione
della domanda di ammissione alla cooperativa, già presentata dalla
Tognacci medesima;
che, ad avviso del giudice istruttore di Ravenna, tale norma,
nella parte in cui prescrive che l'ammissione a soci di elementi
tecnici e amministrativi possa avvenire "nel numero strettamente
necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al
dodici per cento del numero complessivo dei soci", sarebbe in
contrasto con l'art. 45 della Costituzione e con il principio di
favore per la cooperazione ivi affermato, perché tale norma non
terrebbe conto dell'evoluzione tecnologica e del mutamento
dell'organizzazione del lavoro che, complessivamente, hanno aumentato
l'incidenza della componente tecnica e amministrativa delle imprese
rispetto a quella operaia o professionale e, pertanto, produrrebbe un
effettivo svantaggio per le società cooperative, vincolate, nella
loro organizzazione, al rispetto di un rigido limite numerico, da cui
sono esenti le altre imprese operanti sul mercato;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri chiedendo, in via preliminare, che la
questione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione
del giudice a quo e, nel merito, che sia riconosciuta
l'inammissibilità o l'infondatezza per la non irragionevolezza della
scelta discrezionalmente compiuta dal legislatore ed espressa nella
norma impugnata;
Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte (si vedano, tra le altre, ordd. nn. 147 del 1992 e 199 del
1990; sentt. nn. 1104 e 333 del 1988), il giudice istruttore nel
processo civile è legittimato a proporre questioni di legittimità
costituzionale relative a norme di cui egli può fare applicazione
per l'emanazione di provvedimenti di sua esclusiva competenza e che,
pertanto, la sua legittimazione non sussiste quando la norma
impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa,
in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio;
che, nel caso di specie, la norma impugnata è risolutiva
dell'intera controversia dedotta nel giudizio a quo e che, quindi,
deve negarsi la legittimazione del giudice istruttore a farne oggetto
di questione di legittimità costituzionale davanti a questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S.
14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione),
sollevata, in riferimento all'art. 45 della Costituzione, dal Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte