Ordinanza n. 215/1995
Altra decisione · depositata il 31/05/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
citata
- art. 105Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della
magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti
del Consiglio di Stato, sezione IV, in relazione alla decisione n.
1074 del 27 dicembre 1994, con la quale, accolto il ricorso del dott.
Mario Cozzi, si è intimato al C.S.M. di conferire, nel termine di 60
giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli al medesimo
dott. Cozzi, nominando in caso di inutile decorso del termine, il
Vice Presidente del C.S.M. quale commissario ad acta; conflitto
sollevato con ricorso depositato in Cancelleria il 12 aprile 1995 ed
iscritto al n. 54 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con il ricorso in esame il Consiglio superiore della
magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò autorizzato con
delibera 16 febbraio 1995, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Consiglio di Stato, sez. IV, in relazione alla
decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, indicata in epigrafe;
che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto
della decisione impugnata, delle attribuzioni garantite dalla
Costituzione in tema di provvedimenti sullo stato dei magistrati e,
in particolare, di conferimento di uffici direttivi, e ha chiesto che
sia dichiarato che non spetta al Consiglio di Stato alcun potere di
emettere ordini nei confronti del C.S.M., né disporre la nomina di
un Commissario ad acta, né nominare il Vice Presidente del C.S.M.
per detta funzione, con il conseguente annullamento della indicata
decisione;
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione
spetti a questa Corte;
che, infatti, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi
fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad
esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite
dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.);
che, sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la
lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual è
quella conferita al Consiglio superiore della magistratura in ordine
allo status dei magistrati (art. 105 Cost.);
che, pertanto, va dichiarato ammissibile il ricorso, mentre,
atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della
presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di
ammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Consiglio di
Stato;
Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura
del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati
al Consiglio di Stato, in persona del Presidente in carica, entro il
termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte