Ordinanza n. 215/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 657legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 284Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 657, commi 1 e
3, del codice di procedura penale, e 57 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa
il 9 marzo 1998 dal pretore di Latina, iscritta al n. 538 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34 - prima serie speciale - dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Latina, adi'to a seguito di incidente di
esecuzione nel quale il ricorrente si doleva, fra l'altro, della
omessa detrazione dal computo della sanzione sostitutiva da espiare
(mesi sei di libertà controllata) del periodo equivalente trascorso
in esecuzione della misura cautelare di cui all'art. 283, comma 4,
c.p.p., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
657, commi 1 e 3, c.p.p., e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che
il condannato possa chiedere al pubblico ministero che per la
determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa
sia la libertà controllata, siano computati i periodi espiati in
applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4,
c.p.p.;
che a parere del giudice a quo la normativa impugnata è
censurabile sul piano della ragionevolezza in quanto non vi è
sostanziale differenza tra la misura degli arresti domiciliari con
autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di applicazione della
misura, rispetto all'obbligo di dimora con divieto di allontanamento
dal domicilio, sicché scriminante si appalesa la possibilità di
detrarre dalla pena da eseguire il primo periodo e non il secondo;
che pur essendo evidente - afferma il giudice a quo - la
diversità dei presupposti applicativi delle misure cautelari poste a
raffronto, e malgrado le differenti conseguenze che scaturiscono
dalle rispettive violazioni (risponde del delitto di evasione
soltanto chi si sottrae alla misura degli arresti domiciliari), le
misure stesse finiscono per presentare analogo contenuto afflittivo
quando l'obbligo previsto dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen.
coincida, come limiti orari, con il dovere di rimanere presso il
domicilio di arresto fuori degli orari di cui all'art. 284, comma 3,
dello stesso codice;
che violato sarebbe anche l'art. 27 della Costituzione, in quanto
le norme impugnate "nei fatti consentono l'assoggettamento del
condannato alla stessa sanzione afflittiva per due volte, contro il
principio del ne bis in idem punitivo, che altro non è che un
corollario del più generale principio di umanità e rieducatività
delle pene le quali per rispondervi non devono essere applicate in
misura sproporzionata".
Considerato che il giudice a quo fa derivare le proprie censure
dalla erronea premessa di ritenere fra loro comparabili istituti
cautelari che, pur se connotati da profonde differenze, nelle
rispettive e reciproche modalità esecutive - ove inversamente
applicate nella massima estensione per l'uno e nella massima
restrizione per l'altro - possono presentare, in concreto, taluni
aspetti di apparente analogia, evocandosi a tal proposito il caso
della misura degli arresti domiciliari, nell'ipotesi in cui la
persona che vi è sottoposta sia stata autorizzata, a norma dell'art.
284, comma 3, c.p.p., ad allontanarsi dal luogo degli arresti, e
quello dell'obbligo di dimora qualora sia stata imposta, a norma
dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., la prescrizione di non
allontanarsi dalla abitazione in alcune ore del giorno;
che nel profilare "il caso" ora rammentato il rimettente non
considera che la misura degli arresti domiciliari è configurata
espressamente dalla legge quale misura di tipo custodiale, sicché
essa è destinata per sua stessa natura a comprimere direttamente la
libertà personale, con tutti gli effetti che come è ovvio
scaturiscono, sul piano sostanziale e processuale, dalla
sottoposizione al relativo regime; un regime, questo, che
evidentemente prescinde non soltanto dalla varietà dei luoghi in cui
la misura può trovare applicazione, ma anche dalla varietà dei
limiti, divieti ed autorizzazioni che possono, nelle diverse ipotesi
di specie, caratterizzare le relative modalità esecutive, pur senza
incrinare l'essenza della misura stessa;
che alla stregua di tali rilievi, deriva, dunque, che, mentre la
persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché
autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della
giornata" (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause
specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per ciò
solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di
"non libertà", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di
dimora è invece "libera" nell'ambito del territorio individuato
dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga
prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune
ore del giorno;
che a tal proposito, e come lo stesso giudice a quo rammenta,
accanto alle evidenti differenze strutturali che caratterizzano le
misure poste a raffronto, l'eterogeneità delle stesse è
ulteriormente confermata anche dal ben diverso regime che scaturisce
dalla violazione delle relative prescrizioni, giacché può essere
chiamata a rispondere del delitto di evasione, previsto dall'art. 385
c.p.p., soltanto la persona sottoposta alla misura degli arresti
domiciliari, in ciò chiaramente sottolineandosi, anche sotto il
profilo sostanziale, l'appartenenza dell'istituto al genus delle
misure custodiali;
che pertanto, risultando palesemente erronea la pretesa
assimilazione delle misure prospettata dal giudice a quo non può
nella specie ravvisarsi alcuna violazione del principio di
uguaglianza e di ragionevolezza, così come destituito di fondamento
si rivela il dedotto contrasto con "il principio di umanità della
pena" di cui all'art. 27 della Costituzione, in quanto il considerare
non computabile per la determinazione della sanzione sostitutiva da
applicare il periodo di sottoposizione all'obbligo di dimora
nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 4, c.p.p., non equivale
affatto - come al contrario opina il giudice rimettente - alla
applicazione di una duplice sanzione, non potendosi in alcun modo
riconnettere alle misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo
sanzionatorio;
che la questione proposta deve quindi essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, del codice di procedura
penale, e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte