Ordinanza n. 215/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 18 maggio 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver
s.r.l. contro l'Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 245
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con
ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e
58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro);
che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione
di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a
carico delle parti in causa l'obbligo solidale di pagamento
dell'imposta di registro, equiparerebbe, nella disciplina di tale
imposta, soggetti tra loro diversi quali le "parti del contratto" e
le "parti in causa" e risulterebbe, pertanto, lesiva sia del
principio di eguaglianza che di quello di ragionevolezza garantiti
dall'art. 3 della Costituzione;
che, a parere dello stesso giudice, la suddetta norma,
comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della
parte attrice vittoriosa, finirebbe per incidere negativamente sul
diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione;
che l'irragionevolezza della norma impugnata risulterebbe,
poi, accentuata dalla mancata previsione, nell'art. 58, comma 1, del
d.P.R. n. 131 del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in
causa che hanno pagato l'imposta di registro, nelle "ragioni, azioni
e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria";
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di infondatezza della questione;
che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi la
prospettata incostituzionalità dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del
1986 rinvenendo la solidarietà nel pagamento dell'imposta di
registro la sua giustificazione nel rapporto giuridico-economico
intercorrente tra i soggetti che rivestono la qualità di "parti in
causa";
che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui
al successivo art. 58, accordando la surrogazione ivi prevista ai
pubblici ufficiali obbligati a chiedere la registrazione ai sensi
dell'art. 10, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, non
sarebbe irragionevole e non escluderebbe comunque la possibilità,
per le parti in causa che abbiano pagato l'imposta di registro in
luogo degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e,
principalmente, dell'azione di regresso di cui all'art. 1299 del
codice civile;
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato il
principio secondo il quale, "in materia di imposte indirette, il
necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che
la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente
oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non
direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità
contributiva" (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del
1972);
che, peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la
solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici "idonei
alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare
razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa" (sentenze
n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);
che tra le parti in causa la solidarietà risulta
giustificata proprio da siffatti rapporti e dall'unitarietà di
situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a
quanto si verifica per le parti del contratto;
che il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare
l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza
sull'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo,
in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti;
che l'inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione
prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la
disciplina di cui all'art. 57, restando comunque salva, come
esattamente rilevato dall'Avvocatura, la possibilità per le stesse
parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per
le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati
dal rimettente;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57,
comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte