Ordinanza n. 215/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30-bisCodice di procedura civile
- art. 9legge 420/1998
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
26 luglio 1999 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile
vertente tra Gian Rodolfo Sciaccaluga e il comune di Genova, iscritta
al n. 613 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza 26 luglio 1999, il giudice unico del
tribunale di Torino - avanti al quale un magistrato in servizio nel
distretto della Corte d'appello di Genova aveva proposto opposizione
contro il provvedimento che gli aveva comminato una sanzione
amministrativa - ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile,
introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420
(Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), secondo
cui, per le cause in cui sia comunque parte un magistrato in servizio
nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario
competente ai sensi del capo I del titolo I del libro I del codice di
procedura civile, la competenza territoriale spetta all'ufficio
giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel
capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale;
che il giudice remittente (competente in base alla norma
impugnata) ritiene che tale norma - in quanto non limita la regola di
competenza alle sole cause civili conseguenti ai procedimenti penali
considerati dal citato art. 11 cod. proc. pen. (ossia a quelli in cui
un magistrato abbia assunto la qualità di persona sottoposta ad
indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal
reato), ma la estende a tutte le cause civili in cui un magistrato
sia comunque parte - contrasta con gli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione (perché - rispettivamente - determina irragionevoli
disparità di trattamento; stravolge il principio del giudice
naturale; e comporta impedimenti al diritto di azione e di difesa per
la necessità di adire un foro spesso distante da quello ordinario);
che, peraltro, secondo il remittente, dai lavori parlamentari
discende "che le competenze dell'art. 30-bis cod. proc. civ., nel
testo oggi vigente, siano limitate ai soli casi di risarcimenti dei
danni, conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen." e "solo
un'interpretazione in questo senso potrebbe essere conforme ai
principi costituzionali";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo in via preliminare l'inammissibilità, e, nel merito,
l'infondatezza della questione.
Considerato che il remittente - dopo aver censurato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., l'art. 30-bis cod. proc.
civ. in quanto pone un criterio di competenza territoriale di portata
generale e non limitata "ai soli casi di risarcimento dei danni,
conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen." - ritiene poi
esplicitamente di poter ricavare dai lavori parlamentari relativi
alla legge n. 420 del 1998 (che, con l'art. 9, ha introdotto nel
codice di procedura civile l'art. 30-bis) la conclusione che la
competenza prevista da tale norma, "nel testo oggi vigente", è
limitata "ai soli casi di risarcimenti dei danni, conseguenti alle
ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen.", precisando che "solo
un'interpretazione in questo senso" è "conforme ai principi
costituzionali";
che, quindi, il giudice remittente non propone una vera
questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, ma in
sostanza chiede alla Corte di confermare l'interpretazione che di
tale norma egli propone, al fine di renderla conforme a Costituzione;
che, data l'estraneità di una finalità siffatta alla logica
del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., per tutte,
ordinanza n. 54 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte