Ordinanza n. 216/1975
Altra decisione · depositata il 15/07/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 43r.d. 602/1931
- art. 21r.d. 602/1931
- art. 3legge 6/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
primo e secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione
e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito in legge 27
maggio 1935, n. 835, promossi con due ordinanze emesse il 16 settembre
1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale per i minorenni di
Ancona sulle istanze di liberazione condizionale di Marzo Pietro Cosimo
e di Solito Antonio, iscritte ai nn. 514 e 515 del registro ordinanze
1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del
22 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 16 settembre 1974 il
giudice di sorveglianza del tribunale dei minorenni di Ancona ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21,
primo e secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito
in legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui attribuisce al
Ministro di grazia e giustizia la competenza a decidere in ordine alle
istanze di liberazione condizionale dei condannati che commisero il
reato quando erano minori degli anni 18, in riferimento agli artt. 13,
secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Considerato che la questione sollevata con le suindicate ordinanze
è identica a quella risolta da questa Corte con la sentenza n. 204 del
1974 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale) e dal quale l'art. 21 del
r.d.l. 1934, n. 1404, ha tratto diretta derivazione.
Osservato che con l'art. 3 della legge 12 febbraio 1975, n. 6
(norme in tema di liberazione condizionale), la competenza a deliberare
sulla istanza di concessione della liberazione condizionale è stata
sottratta al Ministro della giustizia e attribuita alla sezione della
Corte di appello per i minorenni su parere del magistrato che esercita
le funzioni di giudice di sorveglianza;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a
quo perché in riferimento alla predetta nuova disciplina valuti la
rilevanza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina restituirsi gli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte