Ordinanza n. 216/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 406Codice di procedura penale
- art. 406legge 306/1992
- art. 6legge 306/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
aprile 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Firenze, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 - prima
serie speciale - dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Firenze, di fronte ad una richiesta di proroga delle indagini nel
procedimento a carico di persona indagata del reato di cui all'art.
73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha denunciato, in riferimento
agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura
penale (nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), "laddove
dispone che la notificazione della richiesta del pubblico ministero
di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari
avviene a cura del giudice anziché a cura del pubblico ministero";
che, stando all'ordinanza di rimessione, il porre a carico del
giudice il dovere di disporre la notificazione ha l'unico scopo di
"sgravare le segreterie degli uffici di Procura dalle incombenze
relative", con un effetto assolutamente "improprio", risultando
l'operazione imposta svincolata da ogni provvedimento
giurisdizionale, per giunta in un regime in cui è rimasto a carico
del pubblico ministero l'onere di notificare la richiesta di
archiviazione alla persona che ha dichiarato di volerne essere
avvertita, così come è rimasto a carico del richiedente l'onere di
notificare la richiesta di incidente probatorio, e senza che
all'aggravio del carico di lavoro per l'ufficio del giudice per le
indagini preliminari abbia corrisposto alcun adeguamento degli
organici;
che un assetto normativo così strutturato confliggerebbe,
anzitutto, con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché
l'esecuzione delle notificazioni comporta spesso la necessità di
eseguire complessi accertamenti al fine di reperire i destinatari;
per di più, in presenza di un organo come il pubblico ministero che
"ha istituzionali attitudini investigative, con i connessi rapporti
organici con la polizia giudiziaria", organo cui pure è demandato il
compito di eseguire le notificazioni, con inevitabili riverberi
quanto alla funzionalità delle indagini nei casi in cui venga
trasmesso al giudice l'intero fascicolo unitamente alla richiesta di
proroga e quanto alla possibilità di reperimento dei destinatari
della notificazione, laddove - come avviene per prassi invalsa in
taluni uffici giudiziari - il pubblico ministero mantenga, in ciò
autorizzato dal giudice, la disponibilità del fascicolo;
che sarebbe anche compromessa l'osservanza dell'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, da ritenere vulnerato anche nei casi in
cui "la norma di legge ordinaria produca condizionamenti di fatto,
limitazioni operative, oneri impropri nello svolgimento
dell'attività di amministrazione della giurisdizione, capaci di
influenzare il libero dispiegarsi di quest'ultima, cui è necessario
corredo un apparato amministrativo funzionale ed efficiente";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata in quanto, per un verso, l'individuazione dei soggetti
tenuti alla notifica della richiesta di proroga appartiene
all'insindacabile scelta del legislatore, senza che possano assumere
significato alcuno sul piano costituzionale le additate difficoltà
organizzative dell'ufficio e, per un altro verso, la norma denunciata
si coordina con il precetto del comma 5-bis dello stesso art. 406 che
esclude la notificazione della richiesta quando si procede per taluni
dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di
procedura penale, spettando comunque al giudice per le indagini
preliminari di verificare la sussistenza del presupposto per
procedere alla notifica della richiesta di proroga.
Considerato che il richiamo all'art. 97 della Costituzione non è
pertinente perché il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi
dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente
all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento
sotto il profilo amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema
dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in
relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio
(v., da ultimo, ordinanza n. 11 del 1999);
che neppure l'art. 101 della Costituzione si rivela correttamente
evocato perché i pretesi condizionamenti all'esercizio
dell'attività giurisdizionale - peraltro espressamente stabiliti
dalla legge - sono da circoscrivere a profili di mero fatto, come
tali, privi di rilievo sul piano costituzionale;
che la questione deve, dunque, essere dichiarata manifestamente
infondata, tanto più che la scelta di conferire al giudice per le
indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione
della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini
appartiene alla discrezionalità del legislatore, qui certo non
esercitata arbitrariamente, tenuto conto che - come ha osservato
l'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di intervento per il
Presidente del Consiglio dei Ministri - il compito di provvedere a
far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso
dal reato la richiesta di proroga appare predisposto in vista di
consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di
reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la detta notifica debba o
no essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406,
comma 5-bis del codice di procedura penale, quando si procede per uno
dei delitti indicati nell'art. 51-bis dello stesso codice; il tutto,
peraltro, senza che possa istituirsi come non correttamente il
giudice a quo intenderebbe proporre, pur al di fuori dei parametri
formalmente evocati alcuna comparazione con la disciplina
procedimentale dell'incidente probatorio e dell'archiviazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 101,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte