Ordinanza n. 216/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36Codice di procedura civile
- art. 35Codice di procedura civile
- art. 9legge 420/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del
codice di procedura civile e 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420
(Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), promossi
con ordinanze emesse il 27 ottobre 1999 dalla Corte d'appello di
Milano, il 17 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice istruttore
presso il tribunale di Rimini, il 17 gennaio 2000 dal Presidente del
tribunale di Rimini e l'8 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano,
rispettivamente iscritte ai numeri 32, 148, 149, 150 e 209 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della
Repubblica numeri 8, 16 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Editori S.p.a., di
Luigi Tosti e del comune di Gazzada Schianno, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 27 ottobre 1999, iscritta al n. 32
del r.o. del 2000, la Corte d'appello di Milano - nel corso di un
giudizio civile d'impugnazione contro la sentenza con cui il
tribunale di Milano aveva accolto la domanda proposta (anteriormente
all'entrata in vigore dell'art. 30-bis del codice di procedura
civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420,
recante "Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati")
da un magistrato in servizio nel distretto di Milano contro una
società editrice di un quotidiano, per il risarcimento del danno
derivante da diffamazione a mezzo stampa - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ.,
ritenendoli in contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono che quando sia
comunque parte in causa un magistrato dello stesso ufficio
dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto, la
competenza territoriale spetti al giudice del capoluogo di altro
distretto, analogamente a quanto dispongono per i procedimenti penali
l'art. 11 del codice di procedura penale ed ora per quelli civili
l'art. 30-bis cod. proc. civ., introdotto dalla citata legge n. 420
del 1998 (che peraltro, non essendo retroattivo, non si applica ai
giudizi promossi anteriormente alla sua entrata in vigore);
che, secondo il giudice rimettente, tale irretroattività
rende palese la disparità di trattamento di fattispecie del tutto
simili e lede il principio della terzietà del giudice;
che la società editrice si è costituita, chiedendo
l'accoglimento della questione;
che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della
questione;
che, con ordinanza del 17 gennaio 2000, iscritta al n. 148
del r.o. del 2000, il giudice istruttore presso il tribunale di
Rimini - nel corso di un giudizio per risarcimento del danno vertente
fra due magistrati dello stesso ufficio giudiziario, promosso
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, che
ha introdotto l'art. 30-bis cod. proc. civ. - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ. e dell'art. 9
della legge n. 420 del 1998, nella parte in cui non prevedono
l'applicabilità del criterio di competenza territoriale di cui
all'art. 30-bis cod. proc. civ. ai giudizi, nei quali sia parte un
magistrato, pendenti alla data della sua entrata in vigore;
che, ad avviso del remittente, le norme impugnate contrastano
con l'art. 111 della Costituzione (perché il principio del giusto
processo vale per tutti i processi civili, anche se in corso
all'epoca della novella) e con l'art. 3 della Costituzione (per
l'irragionevole disparità di trattamento del regime della
competenza, tra cause riguardanti magistrati anteriori alla riforma
del 1998, per le quali il foro domestico è passibile di sospetti di
parzialità, e cause successive, devolute ad un foro neutro esente da
tali sospetti);
che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
infondatezza della questione;
che, con ordinanza in data 17 gennaio 2000, iscritta al
n. 149 del r.o. del 2000, il giudice istruttore presso il tribunale
di Rimini - nel corso di un giudizio di risarcimento dei danni
promosso (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 30-bis cod.
proc. civ., introdotto dalla legge n. 420 del 1998) da un magistrato
dello stesso ufficio giudiziario - ha sollevato d'ufficio, in
riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., una questione di legittimità
costituzionale identica a quella sollevata con l'ordinanza registrata
al n. 148 del 2000;
che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
formulando argomentazioni e conclusioni identiche a quelle presentate
nel giudizio di cui all'ordinanza citata;
che, con ordinanza del 17 gennaio 2000, iscritta al n. 150
del r.o. del 2000, il Presidente del tribunale di Rimini - richiesto
da un giudice di quel tribunale dell'autorizzazione ad astenersi per
gravi ragioni di convenienza ex art. 51, secondo comma, cod. proc.
civ., in una causa di risarcimento dei danni promossa, anteriormente
all'entrata in vigore dell'art. 30-bis cod. proc. civ., da un
magistrato "all'epoca dei fatti" in servizio presso lo stesso
tribunale - ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 111
Cost., una questione di legittimità costituzionale identica a quella
sollevata con le ordinanze iscritte ai nn. 148 e 149 del 2000;
che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l'inammissibilità della questione per difetto di
legittimazione del rimettente e per difetto di rilevanza;
che si è pure costituita la parte attrice del giudizio, in
relazione al quale era stata avanzata la richiesta di autorizzazione
all'astensione, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della
sollevata questione;
che, con ordinanza in data 8 marzo 2000, iscritta al n. 209
del r.o. del 2000, la Corte d'appello di Milano - premesso che
l'art. 30-bis cod. proc. civ., data l'irretroattività della legge
n. 420 del 1998 che lo ha introdotto, non si applica ai giudizi in
corso in cui sia parte un magistrato; che la soggezione di tali
giudizi alla disciplina previgente crea un'ingiustificata disparità
di trattamento tra soggetti aventi identica posizione processuale; e
che, per questi profili, lo stesso giudice aveva già sollevato in
altro giudizio, con l'ordinanza iscritta al n. 32 del 2000, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod.
proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione
- ha sospeso il giudizio sino alla decisione della questione: in
seguito, gli atti sono pervenuti alla Corte costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l'inammissibilità in quanto con l'ordinanza in esame non
è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale.
Considerato che le cinque ordinanze indicate in epigrafe
propongono, in riferimento a vari parametri costituzionali, la stessa
questione di legittimità costituzionale e possono quindi essere
riunite;
che l'ordinanza n. 150 del 2000 - pronunziata dal Presidente
del tribunale, in sede di provvedimento sulla richiesta di astensione
ex art. 51 cod. proc. civ. - è manifestamente inammissibile, in
quanto la Corte ha già altra volta affermato (ordinanza n. 35 del
1988) che il relativo procedimento non è un "giudizio" ai fini degli
artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87;
che rimane conseguentemente assorbito il profilo di
inammissibilità concernente l'eccepita irrilevanza, ai fini della
decisione sulla richiesta di astensione, della disciplina della
competenza territoriale;
che l'ordinanza n. 209 del 2000 non ha rimesso espressamente
alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che essa
già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro
giudizio pendente avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la
sospensione del giudizio in attesa della sua definizione, dopo di che
gli atti sono pervenuti alla Corte costituzionale, pur in assenza di
un formale provvedimento di trasmissione;
che, peraltro - non essendo stata la Corte sollecitata a
valutare la conformità di una norma ordinaria alla Costituzione -
non può ritenersi proposto un vero giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, onde l'ordinanza risulta irricevibile e
gli atti devono essere rinviati al giudice a quo (ordinanze n. 264
del 1995 e n. 9 del 1991);
che le ordinanze iscritte ai nn. 148 e 149 dubitano della
conformità agli artt. 3 e 111 della Costituzione e quella iscritta
al n. 32 della conformità agli artt. 3, 24 e 101 Cost., della
disciplina della competenza territoriale per le cause civili - nelle
quali siano comunque parti magistrati in servizio nel distretto ove
ha sede il giudice competente secondo i criteri ordinari - in corso
all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, che ha introdotto
nel codice di procedura civile l'art. 30-bis, in quanto per tali
cause non è previsto un foro derogatorio rispetto ai normali criteri
di competenza territoriale;
che - ponendo tale questione - i giudici remittenti, in
sostanza, censurano l'esercizio da parte del legislatore del potere
discrezionale di determinare il momento iniziale dell'applicazione
della nuova disciplina della competenza territoriale per le cause
civili in esame, ed in particolare la soluzione di lasciare i giudizi
in corso assoggettati alla disciplina previgente;
che - in linea di massima - la scelta in ordine
all'applicabilità o meno di nuove norme processuali ai giudizi in
corso rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il
rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali;
che, nel caso in esame, la scelta legislativa, valutata in
riferimento all'art. 3 Cost., non può dirsi irragionevole o
discriminatoria, considerando - anche alla luce della regola generale
dell'irrilevanza dei mutamenti della legge regolatrice della
competenza intervenuti dopo la proposizione della domanda (art. 5
cod. proc. civ.) - che la situazione dei processi pendenti, per la
varietà dello stato in cui potevano trovarsi, era intrinsecamente
diversa da quella dei processi che sarebbero stati instaurati dopo
l'entrata in vigore della nuova disciplina;
che siffatta peculiarità dei giudizi in corso mostra anche,
a chiare note, l'infondatezza della censura di violazione del
principio del "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., in quanto
il loro generalizzato assoggettamento alla nuova regola - comportando
la sopravvenuta incompetenza di giudici aditi quando erano
competenti, l'eventuale azzeramento dell'attività processuale già
svolta e la conseguente regressione dello stato del giudizio -
avrebbe potuto talora risolversi nella lesione (e non nella tutela)
di quel principio, come nei casi in cui di competenza non si fosse
mai discusso e lo stato del processo avesse reso ormai conveniente
per le parti la suadefinizione in termini di "ragionevole durata";
che, in ordine agli artt. 24 e 101 Cost., l'ordinanza che li
invoca non fornisce alcuna motivazione;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di
procedura civile e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420
(Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal
Presidente del tribunale di Rimini con l'ordinanza indicata in
epigrafe, iscritta al n. 150 del r.o. del 2000;
Ordina il rinvio alla Corte di appello di Milano degli atti del
giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta
al n. 209 del r. o. del 2000;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101
della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe, iscritta al n. 32 del r.o. del 2000;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di
procedura civile, e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal
giudice istruttore presso il tribunale di Rimini con le ordinanze
indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 148 e 149 del r.o. del 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte