Ordinanza n. 217/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1901Codice civile
- art. 32legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901
del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con
tre ordinanze emesse l'11 luglio 1974 dal pretore di Barra nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Agostino Federico, di
Ascione Giuseppe e di Manfredi Raffaele, iscritte ai nn. 343,344 e 345
del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Barra ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1901
del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1975, ha
dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non
fondata con sentenza n. 18 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte