Ordinanza n. 217/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1988
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pettinelli
Luigi e BMG Ariola S.p.A., iscritta al n. 682 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 4 giugno 1988, il Pretore di Roma
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui esclude che la sentenza penale
istruttoria di proscioglimento, a differenza di quella pronunciata in
dibattimento, abbia efficacia vincolante nel giudizio civile o
amministrativo;
che il Pretore riconosce nell'ordinanza che la giurisprudenza
della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite penali, ha
ripetutamente confermato che soltanto la sentenza irrevocabile di
condanna o di proscioglimento, pronunziata nel dibattimento, oppure
il decreto penale di condanna divenuto esecutivo, hanno autorità di
cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, e che perciò,
non è proponibile una diversa lettura della norma;
che, nella causa civile sottoposta al suo esame, si controverte
sulla liceità del licenziamento in tronco di un operaio, sospettato
di furto, che era stato, invece, assolto in istruttoria per non aver
commesso il fatto;
che, peraltro, ricorda il Pretore come anche questa Corte, con
sentenza 18 luglio 1973 n.152, aveva dichiarato infondata la stessa
questione proprio perché "in considerazione delle più elevate
garenzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di
dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria, non
appare irragionevole la diversità di trattamento giuridico che il
legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni, ha per esse
dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o
amministrativo;
che, però, a giudizio del rimettente, la pronunzia di questa
Corte sarebbe erronea in quanto avrebbe colto soltanto l'aspetto
obbiettivo del problema, mentre - secondo il Pretore - l'esame sulle
due fasi processuali doveva essere condotto con esclusivo riferimento
al momento soggettivo, vale a dire ai soggetti prosciolti, al fine di
stabilire se, indipendentemente dalla diversità delle procedure,
esistesse una differenza qualitativa fra il prosciolto
nell'istruttoria e l'assolto nel dibattimento;
che, sulla base di siffatto ragionamento, conclude il Pretore
doversi ritenere che l'"innocenza" dell'uno equivalga quella
dell'altro, e che, perciò, poco rileverebbe la maggiore
affidabilità dell'accertamento dei fatti, compiuto nel dibattimento
essendo, questo, problema del legislatore (il quale peraltro starebbe
già ponendo rimedio alla lamentata differenza di trattamento,
mediante l'imminente approvazione del nuovo codice di procedura
penale), che non può giustificare così grave divario fra due
soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica;
che, d'altra parte, l'attuale sistema potrebbe determinare
proprio quel contrasto di giudicati che l'art. 28 del codice di
procedura penale sarebbe finalizzato a scongiurare; mentre poi, in
definitiva, la forza del giudicato istruttorio non potrebbe essere
indebolita dalla possibilità di riapertura dell'istruttoria,
giacché siffatto rimedio, sostanzialmente equivalente a quello della
revisione, non varrebbe comunque "ad eliminare a priori
l'irrevocabilità della pronuncia";
che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente
l'ordinanza, è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse
dichiarata inammissibile o infondata stante il precedente giudizio di
questa Corte, rispetto al quale l'ordinanza in esame non apporta
alcun argomento atto a far mutare indirizzo;
Considerato che, contrariamente a quanto il Pretore ritiene, il
giudizio di valore che si riferisce al processo penale non riguarda
"l'innocenza", che è sopratutto un giudizio etico, ma semmai la
"colpevolezza", positiva o negativa, la quale concerne appunto la
riferibilità all'agente dell'imputazione sostanziale del fatto di
reato - salvo ovviamente le ipotesi delle formule cosidette
"processuali";
che particolarmente, poi, per quanto attiene al valore del
proscioglimento, in giudizi diversi da quello penale, la legge
prescinde anche dalla stessa "colpevolezza", ma guarda esclusivamente
alla controversia sul "diritto" dedotto in causa: e ciò perché in
questi ultimi giudizi è proprio la pretesa sostanziale sul diritto
che viene in esame, mentre oggetto del processo penale è il
"comando" del giudice in ordine alla libertà del cittadino;
che, alla base del riconoscimento o della negazione del diritto
controverso non è "l'innocenza", ma proprio l'accertamento dei fatti
materiali che furono oggetto del processo penale, sicché proprio a
questi il legislatore fa riferimento nell'art. 28 del codice di
procedura penale, e perciò viene in primo piano il modo e le
condizioni del loro accertamento, e persino gli eventuali limiti che
la legge civile ponga alla prova del diritto controverso;
che tutto questo spiega a sufficienza la razionalità di un
sistema che, per fare salvo ogni effetto del proscioglimento in
giudizi diversi da quello penale, si preoccupa che l'accertamento dei
fatti sia avvenuto nelle più ampie garenzie di approfondimento e di
contraddittorio: garenzie che nella fase istruttoria sono sicuramente
affievolite rispetto a quelle di cui gode il pubblico dibattimento;
che assolutamente erroneo è poi il convincimento espresso dal
Pretore, secondo cui il legislatore si sarebbe accinto a porre
rimedio, con il nuovo codice di procedura penale, a siffatte
situazioni, giacché, al contrario, il nuovo codice esalta, già
nello spirito generale della riforma, l'accertamento dei fatti al
dibattimento e la conseguente valorizzazione ed utilizzazione
soltanto della prova ivi acquisita, mentre poi, per quanto in
particolare si riferisce al contenuto dell'art. 28 in esame, va
rilevato che l'art. 654 del nuovo codice di procedura penale ne
ripete sostanzialmente il disposto e con le stesse espressioni: le
poche varianti rappresentando semplici miglioramenti tecnici diretti
ad esplicitare nei confronti di quali parti del processo quegli
effetti si verifichino, nonché il limite di rilevanza extrapenale
dei fatti accertati;
che, pertanto, il nuovo profilo prospettato dal Pretore non può
in alcun modo modificare il giudizio che la Corte ebbe già ad
esprimere con la precedente sentenza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo commma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte