Ordinanza n. 217/1994
Altra decisione · depositata il 02/06/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 96Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 8Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
- art. 9Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
- art. 96legge cost. 1/1989
- art. 101legge cost. 1/1989
citata
- art. 134Costituzione
- art. 7legge 1/1989
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti
della Camera dei deputati, con ricorso depositato in Cancelleria il
23 marzo 1994 ed iscritto al n. 50 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che il Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli
per i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'art. 96
Cost., al quale il Procuratore della Repubblica presso lo stesso
tribunale aveva trasmesso gli atti relativi all'on. Luigi Ciriaco De
Mita, già Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri per il
compimento delle indagini preliminari di cui all'art. 7 legge 16
gennaio 1989 n. 1, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953
n. 87, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle
deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le
quali la Camera restituiva al Collegio gli atti relativi alla domanda
di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Luigi Ciriaco De
Mita ed altri;
che con il ricorso in questione si chiede di dichiarare: a) che
è riservata in via esclusiva al Collegio ex art. 7 legge cost. n. 1
del 1989 la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per
l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta
di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 Cost.; b) che, ai
fini di tale valutazione, è altresì riservata in via esclusiva al
Collegio la esatta determinazione dei poteri di indagine e quindi
l'esercizio discrezionale di detti poteri; c) che rientra invece
nelle attribuzioni della Camera competente concedere l'autorizzazione
a procedere, ovvero negarla ove reputi la ricorrenza delle esimenti
di cui all'art. 9, comma 3, legge cost. n. 1 del 1989, in relazione
al fatto-reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria,
senza poter in alcun modo sindacare il concreto esercizio del potere
d'indagine e le conseguenti determinazioni adottate dal Collegio
nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riservate;
che conseguentemente si chiede di annullare la deliberazione
della Camera dei deputati del 23 febbraio 1994, e se del caso anche
la precedente deliberazione del 18 dicembre 1993, per violazione
degli artt. 8 e 9 legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 e degli artt. 96,
101, comma 2, 104, comma 1, e 112 Cost. con conseguente rinvio degli
atti alla Camera per la definitiva deliberazione ai sensi dell'art. 9
cit.;
che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a
sollevare conflitto di attribuzione, il Collegio ricorrente richiama
la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in piena indipendenza,
sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di
attribuzione; sostiene quindi che tra tali organi non può non
rientrare anche il collegio previsto dall'art. 7 legge cost. n. 1 del
1989, avuto riguardo sia alla sua composizione, sia alle sue
funzioni, anche in relazione ai distinti poteri riconosciuti dalla
stessa legge al Procuratore della Repubblica nell'ambito del
procedimento;
che d'altra parte - osserva ancora il Collegio ricorrente - la
legittimazione ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di
attribuzione è stata altresì riconosciuta da questa Corte alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sebbene entrambe le
assemblee facciano parte del medesimo potere, giacché l'una e
l'altra sono, in vario senso, competenti ad esprimerne
definitivamente la volontà, nei casi in cui ciascuna assemblea viene
considerata in posizione di piena indipendenza rispetto all'altro
ramo del Parlamento;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il
Collegio rileva che sotto il profilo oggettivo si ha che, da un lato,
la Camera dei deputati non esamina nel merito la richiesta di
autorizzazione a procedere, ritenendo che il Collegio debba
preventivamente espletare ulteriori indagini e, dall'altro, il
Collegio non dà corso alle indagini sollecitate dalla Camera dei
deputati, a sua volta ritenendo di non potervi procedere in assenza
dell'autorizzazione, con conseguente arresto e stasi del
procedimento;
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953 n. 87 ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione
spetta a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,
attribuzioni proprie ad esso conferite da norme di rango
costituzionale;
che da una parte l'art. 8, comma 1, della citata legge
costituzionale n. 1 del 1989 demanda al Collegio ricorrente il
compimento di indagini preliminari e che l'art. 5 della medesima
legge, in riferimento all'art. 96 Cost., attribuisce nella
fattispecie alla Camera il potere di deliberare l'autorizzazione a
procedere per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se
cessati dalla carica;
che, inoltre, è nel ricorso prospettata una situazione in
astratto riconducibile alla lesione di un'attribuzione
costituzionalmente garantita, quale è quella riconosciuta dall'art.
8, comma 1, cit. al Collegio ricorrente;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede
ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza
contraddittorio, della presente denuncia, resta impregiudicata,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore
decisione anche in punto di ammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di
cui in epigrafe, proposto nei confronti della Camera dei deputati dal
Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti
relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
al Collegio ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della Collegio ricorrente, il ricorso e la
presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro
il termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte