Ordinanza n. 217/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 554Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
luglio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
di Udine, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Udine, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di
emissione di decreto penale di condanna, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede che il giudice, se ritiene necessarie ulteriori
indagini a seguito della richiesta di decreto penale avanzata dopo la
scadenza del termine per le indagini preliminari, fissi un termine al
pubblico ministero per il compimento delle stesse;
che a parere del giudice a quo il sistema delineato dal codice
sarebbe irragionevole, in quanto, se la richiesta di decreto penale
viene formulata dopo la scadenza del termine per le indagini
preliminari e se si appalesa, come nella specie, la necessità di
svolgere ulteriori indagini, il giudice non può che respingere la
richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero; sicché
quest'ultimo, a sua volta, non potrà che o "formulare la richiesta
di rinvio a giudizio" (con negative conseguenze sul piano della
economia processuale) o chiedere l'archiviazione, la quale peraltro,
in presenza di una situazione probatoria incompleta, darà
necessariamente luogo ad una "decisione ex art. 409, comma 4, e 554
c.p.p.";
che la lamentata omessa previsione, aggiunge il rimettente,
determina pure una disparità di trattamento tra situazioni omogenee,
in quanto il potere di indicare ulteriori indagini al pubblico
ministero anche dopo la scadenza dei relativi termini è stato
riconosciuto al giudice in sede di archiviazione e, quindi, "in una
situazione processuale di analogo controllo giurisdizionale
sull'attività del p.m., addirittura di incidenza meno immediata
sulla sfera dei diritti di libertà del cittadino rispetto a quella
in esame";
che violato sarebbe anche l'art. 24 della Costituzione, "in
quanto dalla carenza dell'invocato strumento processuale non può che
derivare una riduzione complessiva del sistema delle garanzie
difensive che proprio l'introduzione del "filtro" giurisdizionale
nell'ambito del procedimento per decreto (non previsto dal vecchio
rito) voleva evitare";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e
comunque manifestamente infondata".
Considerato che il giudice a quo pone a fulcro delle proprie
censure la prospettata analogia di situazioni che legherebbe fra loro
l'ipotesi di specie - vale a dire la richiesta di decreto penale di
condanna formulata dopo la scadenza del termine per le indagini
preliminari nel caso in cui il giudice ritenga necessario
l'espletamento di ulteriori indagini - e quella delineata dall'art.
409, comma 4, c.p.p., in tema di richiesta di archiviazione non
accolta;
che le situazioni poste a raffronto si appalesano, invece, fra
loro strutturalmente e funzionalmente eterogenee, considerato che,
mentre la prima si iscrive nel panorama degli atti di esercizio della
azione penale, la seconda presuppone, al contrario, l'opposta scelta
del pubblico ministero di non coltivare alcuna domanda di giudizio;
che in tale differenziata ed anzi antitetica prospettiva si
coglie anche la diversa funzione dell'intervento giurisdizionale, e,
dunque, il diverso atteggiarsi dei relativi epiloghi decisori,
giacché, mentre la disamina che il giudice è chiamato a svolgere in
presenza della richiesta di decreto penale di condanna è volta a
verificare la sussistenza dei presupposti, in rito e nel merito, del
procedimento speciale promosso dal pubblico ministero, e, quindi, a
soddisfare specifiche ed intuibili esigenze di garanzia, il controllo
in sede di archiviazione è mosso dal ben diverso intento di
verificare la legittimità della "inazione", in stretta aderenza con
il parametro offerto dall'art. 112 della Costituzione e dei connessi
valori di legalità ed uguaglianza (v. sentenza n. 88 del 1991);
che per altro verso l'esigenza di ulteriori indagini, dopo il
decorso dei relativi termini, si appalesa come evenienza
ontologicamente in contrasto con la natura stessa del procedimento
per decreto, giacché il rito monitorio postula un quadro fattuale di
agevole e pronto accertamento, come è anche testimoniato dalla
circostanza che, nella originaria stesura, l'art. 459 c.p.p.
prevedeva che la richiesta del pubblico ministero dovesse essere
formulata entro il breve termine di quattro mesi dalla data di
iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di
reato: un termine, questo, che, anche se successivamente aumentato a
sei mesi, è comunque in sé dimostrativo della incompatibilità del
rito con la stessa ipotesi di proroga del termine per le indagini
preliminari;
che nessuna irragionevolezza o disparità di trattamento può
dunque ravvisarsi nel quadro normativo evocato dal rimettente, così
come del tutto impropria si rivela la pretesa violazione dell'art.
24 della Costituzione, considerato che il diritto di difesa è
integralmente salvaguardato in ciascuno dei successivi ed ipotetici
sviluppi processuali cui la situazione denunciata può dar luogo;
che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 459, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Udine con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte