Ordinanza n. 217/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 49Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse l'8
luglio 1999 (n. 2 ordinanze), il 30 agosto 1999 (n. 2 ordinanze) ed
il 4 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia,
rispettivamente iscritte ai numeri 564, 565, 727 e 728 del registro
ordinanze 1999 ed al n. 62 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1999 e numeri 3 e 9, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Perugia, con
cinque ordinanze di identico contenuto emesse nelle date indicate in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che la Commissione rimettente - investita di istanze di
sospensione della esecutività di sentenze della Commissione
tributaria provinciale di Perugia, ex art. 283 del codice di
procedura civile, in pendenza di appelli ritualmente proposti dalle
parti private soccombenti - ritiene che la norma del codice di rito
invocata dalle parti istanti non sia applicabile al processo
tributario, sia perché l'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992
espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 337 cod. proc. civ.
e quindi anche delle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui
appunto l'art. 283, sia in quanto l'art. 47 del medesimo decreto
legislativo renderebbe palese l'intenzione del legislatore di
limitare la tutela cautelare solamente al primo grado di giudizio;
che l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei
confronti della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
rappresenterebbe tuttavia - ad avviso dello stesso rimettente - una
lesione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della
Costituzione, del quale l'azione cautelare costituirebbe sicura
espressione;
che le norme censurate sarebbero altresì lesive del
principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento che esse determinerebbero,
quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le
controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione
del giudice ordinario, nelle quali troverebbero applicazione gli
articoli 283 e 373 cod. proc. civ., e quelle attribuite alla
giurisdizione delle commissioni tributarie, nelle quali non è invece
prevista la possibilità di sospensione delle sentenze di primo e
secondo grado;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, aventi identico oggetto, vanno riuniti
per essere decisi con unica pronunzia;
che questione sostanzialmente identica, sollevata dallo
stesso rimettente, è stata già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 165 del 2000;
che in tale sentenza si rileva, quanto alla dedotta
violazione dell'art. 24 della Costituzione, "come la garanzia
costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo
fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di
merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo
superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la
respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza
del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela. Con
la conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle
fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia, in favore della
parte soccombente nel merito, deve ritenersi rimessa alla
discrezionalità del legislatore";
che la censura riferita alla violazione del principio di
eguaglianza ed incentrata sulla differente latitudine dei poteri del
giudice nel processo civile e nel processo tributario è stata del
pari disattesa in quanto in aperta contraddizione con la
giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente escluso
l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di
necessaria uniformità tra i vari tipi di processo;
che non vengono prospettati profili nuovi o diversi tali da
indurre ad una diversa valutazione della questione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Perugia con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte