Ordinanza n. 218/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 169legge 689/1981
- art. 32legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 168 e 169
del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda)
promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1981 dal Pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Morgante Paolo ed altri, iscritta
al n. 521 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 168 e
169 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 1 legge 24 dicembre
1975, n. 706, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che il pretore ritiene che in forza del complesso
normativo denunziato e a seguito della depenalizzazione disposta con
legge 24 dicembre 1975, n. 706, il commerciante di medicinali risponda
penalmente della vendita di specialità medicinali non registrate,
mentre il farmacista sarebbe ormai punito soltanto con sanzione
amministrativa, lamentando quindi un'irrazionale disparità di
trattamento fra farmacisti e non farmacisti e chiedendo l'abolitio
criminis anche per i secondi;
che, a parte il rilievo dell'Avvocatura secondo cui la fattispecie
assunta come depenalizzata è nella prevalente giurisprudenza di merito
configurata tuttora come reato (v. ultima parte del primo comma
dell'art. 169 e cfr. art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689), questa
Corte (sent. n. 168/1982) ha affermato il principio per cui non è
censurabile una disciplina penale che ragionevolmente tuteli un
interesse, argomentando che interessi di pari grado, se non di
maggiore, non abbiano ricevuto analoga tutela.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 168 e 169 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265,
nonché dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sollevata
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte