Ordinanza n. 218/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
citata
- art. 2d.l. 662/1979
- art. 3d.l. 662/1979
- art. 6d.l. 684/1979
- art. 7d.l. 663/1981
- art. 8d.l. 663/1981
- art. 9d.l. 663/1981
- art. 3d.l. 317/1983
- art. 3d.l. 684/1979
- art. 6d.l. 663/1981
- art. 25legge 468/1978
- art. 12d.l. 317/1983
- art. 3d.l. 519/1984
- art. 2d.l. 582/1984
- art. 3d.l. 582/1984
- art. 4d.l. 582/1984
- art. 6d.l. 582/1984
- art. 7d.l. 582/1984
- art. 8d.l. 582/1984
- art. 9d.l. 582/1984
- art. 10d.l. 582/1984
- art. 11d.l. 582/1984
- art. 12d.l. 582/1984
- art. 13d.l. 582/1984
- art. 14d.l. 582/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle Regioni Toscana,
Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Emilia- Romagna, Lombardia,
Valle d'Aosta, della Provincia Autonoma di Bolzano, e della Regione
Liguria, notificati rispettivamente: 4 maggio e 23 giugno 1979, 29
gennaio e 5 febbraio 1980, 26 e 19 dicembre 1981, 8 e 5 agosto 1983, 28
settembre, 18 e 19 ottobre 1984, depositati in cancelleria: 11 maggio e
29 maggio 1979, 6 e 13 febbraio 1980, 29 dicembre 1981, 2 gennaio 1982,
10 e 12 agosto 1983, 5, 11 e 26 ottobre 1984; ed iscritti ai nn. 8 e 14
del Registro 1979, 1 e 3 del Registro 1980, 70 del Registro 1981, 1 del
Registro 1982, 34 e 35 del Registro 1983, 32, 33, 36 e 37 del Registro
1984, per conflitti di attribuzioni sorti a seguito di d.l. 29 marzo
1979, n. 100 e 26 maggio 1979, n. 156, dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre
1979, n. 662, dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 684, degli
artt. 6, 7, 8 e 9 del d.l. 20 novembre 1981, n. 663, del d.l. 11 luglio
1983, n. 317, dell'art. 3 del d.l. 29 agosto 1984, n. 519, del d.l. 18
settembre 1984, n. 582.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1984 il giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che I) con ricorso (notificato il 4 e depositato l'11
maggio 1979; pubblicato nel n. 140 G. U. del 23 dello stesso mese e
iscritto al n. 8 Reg. Ric. 1979) la Regione Toscana chiese dichiararsi
illegittimo il d.l. 29 marzo 1979, n. 100 in contraddittorio del
Presidente del Consiglio dei Ministri che con atto di deduzioni
depositato il 24 maggio 1979 ne chiese la reiezione, II) con ricorso
(notificato il 23 e depositato il 28 giugno 1979; pubblicato nel n. 182
G. U. del 4 luglio 1979 e iscritto al n. 14 Reg. Ric. 1979) la Regione
Toscana chiese dichiararsi illegittimo il d.l. 26 maggio 1979, n. 156
in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con
atto di deduzioni depositato il 12 luglio 1979 ne chiese la reiezione,
III) con ricorso (notificato il 29 gennaio e depositato il 6 febbraio
1980; pubblicato nel n. 43 G. U. del 13 febbraio 1980 e iscritto al n.
1 Reg. Ric. 1980) la Regione Trentino-Alto Adige chiese dichiararsi
illegittimo l'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 662 in contraddittorio
del Presidente del Consiglio dei ministri, che con atto di deduzioni
depositato il 18 febbraio 1980 ne chiese la parziale inammissibilità o
la reiezione, IV) con ricorso (notificato il 5 e depositato il 13
febbraio 1980; pubblicato nel n. 50 G. U. del 20 febbraio 1980 e
iscritto al n. 3 Reg. Ric 1980) la Regione Abruzzo chiese dichiararsi
illegittimo l'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 684 in contraddittorio
del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto depositato il 23
febbraio 1980 ne chiese l'inammissibilità e, comunque, la reiezione,
V) con ricorso (notificato il 26 e depositato il 29 dicembre 1981;
pubblicato nel n. 19 G. U. del 20 gennaio 1982 e iscritto al n. 70 Reg.
Ric. 1981) la Regione Sardegna chiese dichiararsi illegittimi gli artt.
6, 7, 8 e 9 d.l. 20 novembre 1981, n. 663 in contraddittorio del
Presidente del Consiglio dei ministri, che con atto depositato il 13
gennaio 1982 ne chiese la reiezione, VI) con ricorso (notificato il 19
dicembre 1981 e depositato il 2 gennaio 1982; pubblicato nel n. 19
Boll. Reg. del 20 gennaio 1982 e iscritto al n. 1 Reg. Ric. 1982) la
Regione Emilia-Romagna chiese dichiararsi illegittimi gli artt. 6, 7, 8
e 9 d.l. 20 novembre 1981, n. 663 in contraddittorio del Presidente del
Consiglio dei ministri che con atto depositato l'8 gennaio 1982 ne
chiese la reiezione, VII) con ricorso (notificato l'8 e depositato il
10 agosto 1983; pubblicato nel n. 260 G. U. del 21 settembre 1983 e
iscritto al n. 34 Reg. Ric. 1983) la Regione Toscana chiese dichiararsi
illegittimo il nuovo testo dell'art. 25 l. 5 agosto 1978, n. 468 - che
aveva esteso a enti e organi dipendenti dalla Regione l'art. 12 d.l. 11
luglio 1983, n. 317 - interpretato nel senso che tra gli atti
indicativi fossero da comprendere gli enti dipendenti dalla Regione
Toscana in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri,
che con atto depositato il 23 agosto 1983 ne chiese la reiezione, VIII)
con ricorso (notificato il 5 e depositato il 12 agosto 1983; pubblicato
nel n. 260 G. U. del 21 settembre 1983 e iscritto al n. 35 Reg. Ric.
1983) la Regione Lombardia chiese dichiararsi illegittimo l'art. 12
comma secondo d.l. 11 luglio 1983, n. 317 nella parte di cui in
premessa, in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri
che, con lo stesso atto depositato il 23 agosto 1983, ne chiese la
reiezione, IX) con ricorso (notificato il 28 setttembre e depositato il
5 ottobre 1984; pubblicato nel n. 294 G. U. del 24 ottobre 1984 e
iscritto al n. 32 Reg. Ric. 1984) la Regione Valle d'Aosta chiese
dichiararsi illegittimo l'art. 3 d.l. 29 agosto 1984, n. 519, in
contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto
depositato il 18 ottobre 1984 ne chiese la reiezione, X) con ricorso
(notificato il 28 settembre e depositato l'11 ottobre 1984; pubblicato
nel n. 294 G. U. del 24 ottobre 1984 e iscritto al n. 33 Reg. Ric.
1984) la Regione Lombardia chiese dichiararsi illegittimo l'art. 3 d.l.
29 agosto 1984, n. 519, in contraddittorio del Presidente del Consiglio
dei ministri, che con lo stesso atto depositato il 18 ottobre 1984 ne
chiese la reiezione, XI) con ricorso (notificato il 19 e depositato il
26 ottobre 1984; pubblicato nel n. 314 G. U. del 14 novembre 1984 e
iscritto al n. 36 Reg. Ric. 1984) la Provincia autonoma di Bolzano
chiese dichiararsi illegittimo il d.l. 18 settembre 1984, n. 582 e in
particolare gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello
stesso, in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri,
che, con atto depositato l'8 novembre 1984, ne chiese la reiezione,
XII) con ricorso (notificato il 18 e depositato il 26 ottobre 1984;
pubblicato nel n. 314 G. U. del 14 novembre 1984 e iscritto al n. 37
Reg. Ric. 1984) la Regione Liguria chiese dichiararsi illegittimi gli
artt. 6, 7, 9, 10 e 11 D.P.R. (rectius d.l.) 18 settembre 1984, n. 581
(rectius 582), in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei
ministri che con atto depositato il 6 novembre 1984 ne chiese la
reiezione; che nel corso della adunanza del 26 giugno 1985 in Camera di
consiglio il giudice Andrioli ha svolto unica relazione.
Considerato che di tutti i ricorsi va dichiarata, in aderenza alla
recente pronuncia 362/1983 di questa Corte, la manifesta
inammissibilità perché non convertiti in legge nel termine
espressamente prescritto dall'art. 77 comma terzo Cost. gli impugnati
decreti legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi rispettivamente
proposti dalle Regioni Toscana (nn. 8 e 14 Reg. Ric. 1979),
Trentino-Alto Adige (n. 1 Reg. Ric. 1980), Abruzzo, (n. 3 Reg. Ric.
1980), Sardegna (n. 70 Reg. Ric. 1981), Emilia-Romagna (n. 1 Reg. Ric.
1982), Toscana (n. 34 Reg. Ric. 1983), Lombardia (n. 35 Reg. Ric.
1983), Valle d'Aosta (n. 32 Reg. Ric. 1984), Lombardia (n. 33 Reg. Ric.
1984), Liguria (n. 37 Reg. Ric. 1984) e dalla Provincia Autonoma di
Bolzano (n. 36 Reg. Ric. 1984) avverso i decreti legge 29 marzo 1979,
n. 100, 26 maggio 1979, n. 156, 30 dicembre 1979, n. 662, 30 dicembre
1979, n. 684, 20 novembre 1981, n. 663, 5 agosto 1978, n. 468 (Nuovo
testo), 11 luglio 1983, n. 317, 29 agosto 1984, n. 519 e 18 settembre
1984 n. 582, alcuni dei quali nelle parti indicate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte