Ordinanza n. 218/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)
promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1985 dal Pretore di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori,
iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1 serie spec. dell'anno
1986.
Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile vertente tra
Soldani Benzi Paolo e la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza
Avvocati e Procuratori, il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il
21 febbraio 1985 (R.O. n. 157/1986), ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre
1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte
in cui esclude dalla base pensionabile i contributi di cui alla tabella
E della legge 22 luglio 1975, n. 319, osservando testualmente che la
suddetta norma "appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
nonché con il c.d. princi'pio di ragionevolezza" e che "la questione
è rilevante ai fini del decidere";
che si sono costituiti la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza
Avvocati e Procuratori ed il Presidente del Consiglio dei ministri,
sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente
la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di
causa;
che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di
esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (cfr. ordd. n. 109 del 1985 e n. 69 del 1986), la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre 1 980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense); sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte