Ordinanza n. 218/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in
riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza
emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli
nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo,
iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12
ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono
l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena
detentiva congiunta a pecuniaria;
Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti
oggetto del procedimento pendente innanzi a lui;
che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985,
ha già dichiarato inammissibile identica questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono
l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena
detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in
epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte